COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°346 del 07/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc.  ASD NUOVA AQUILA GRAMMICHELE (CT), suo Presidente pro-tempore  Sig. ROBERTO GROSSO e n° 1 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di Eccellenza 2007/2008

Procedimento n° 248/A/8

Con nota del 31.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 1 calciatori, in dispositivo nominativamente identificato, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

Il detto calciatore, invece, è stato deferito per avere partecipato a gare di campionato sprovvisto della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, dal certificato medico nuovamente inviato al Comitato e a questa Decidente, si evince che il calciatore in argomento è sempre stato in regola con l’idoneità sportiva per cui oggi è processo.

Va pertanto dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti.

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 05.05.09, non sono comparsi i deferiti; letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

Il non luogo  a provvedere nei confronti di tutti i deferiti perché il fatto non sussiste.

Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

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