COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

a carico di

1.  Sig. Danilo CAMPISI ( Calc. Soc. Real Avola)

2.  Sig. Michele Battaglia (Presidente Pol. D. Atletico Avola)

3.  Sig. Corrado Burgaretta (Dirigente Pol. D. Atletico Avola)

4.  Sig. Antonio Randazzo (Dirigente Pol. D. Atletico Avola)

5.  Pol. D. Atletico Avola

Procedimento 240/A

Considerato che la Procura Federale con nota 5570/1285 del 19 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’Art. 10 commi 2) e 6) C.G.S. e articoli 7 commi 1) e 16) dello Statuto Federale e Art. 4 commi 1) e 2)  C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuno dei deferiti, né tanto meno il Sig. Gaetano Di Maria indicato come teste nella memoria difensiva prodotta;

Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:

Ritenere responsabili quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Danilo Campisi (calciatore) la squalifica per tre giornate – al Sig. Burgaretta Corrado (Dirigente) la inibizione per mesi quattro – al Sig. Randazzo Antonio la inibizione per mesi 1 (uno) – al Sig. Battaglia Michele (Presidente Soc. Pol. Atletico Avola) la inibizione per mesi 3 (tre) tutti ai sensi e per gli effetti di cui all’. Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. – alla Società Pol. D. Atletico Avola 4 punti di penalizzazione nella classifica del Campionato Allievi Provinciali 2009/2010;

Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: La Società deferita ha prodotto una memoria difensiva con la  quale nell’ammettere le motivazioni esposte nell’atto di deferimento, invoca la sua buona buona fede invitando al Commissione Disciplinare a tenerne conto nella sua decisione;

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, e che i motivi dedotti a difesa non sono esimenti delle relative responsabilità accertate;

DELIBERA:

di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Danilo Campisi (calc. Real Avola) la squalifica a tutti gli effetti, per 3 giornate – al Sig. Michele Battaglia (Presidente POL. D. Atl. Avola) la inibizione per mesi 3 – al Sig. Corrado Burgaretta (Dirig. Pol. D. Atl. Avola) la inibizione per mesi 4  - al Sig. Antonio Randazzo (Dirig. Pol. D. Atl. Avola) la inibizione per mesi 1, tutti ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. – alla Società Pol. D. Atletico Avola a titolo di responsabilità diretta e oggettiva la penalizzazione di di punti 3 (tre) nella classifica del Campionato Allievi Provinciali 2009/2010;

La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.

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