COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. ASD BELVEDERE CITTA’ GIARDINO (SR), suo Presidente pro-tempore Sig. GIOVANNI LEONE e n° 24 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato di Promozione 2007/2008
Procedimento n° 267/A/2
Con nota del 31.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 24 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, seppur nei limiti appresso indicati. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica di alcuni dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo essi accettato di tesserarsi o di partecipare a gare sebbene sprovvisti di detta certificazione obbligatoria.
Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto, mentre per quelli non inviati si ritiene dio quantificare la sanzione in forma equitativa nella misura di € 250,00;
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 12.05.09, non sono comparsi i deferiti; letta la nota trasmessa dalla Società con allegati i certificati dei tesserati deferiti; atteso che per quella stagione risultano essere in possesso di valida certificazione medica, per cui nei loro confronti va dichiarato il non luogo a provvedere;
P.T.M.
DELIBERA:
In parziale accoglimento del proposto deferimento,
Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 250,00 per il mancato invio dei certificati medici;
Di dichiarare il non luogo a provvedere a carico di tutti gli altri deferiti perché l fatto non sussiste.