COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento al

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Deferimento alla Procura Federale a carico di:

1)  Scorfani Rosario (Presidente A.S.D. Palazzolo)

2)  A.S.D. Palazzolo

Proc. 245/A

Considerato che la Procura Federale  con nota 578 08.09-26/3/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 38 N.O.I.F. e art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale cha ha avuto luogo Martedì 5.5.2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:

“Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, quanti rinviati a giudizio, infliggendo al Sig. Scorfani Rosario l’inibizione a tutti gli effetti  per mesi tre; alla Società A.S.D. Palazzolo  l’ammenda di Euro 1.500,00.”

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite:

Nessuna memoria difensiva;

Ritenuto che le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato e accertato;

DELIBERA:

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di sui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Scorfani Rosario (Presidente A.S.D. Palazzolo) l’inibizione per mesi tre,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.. Alla Società A.S.D. Palazzolo, a titolo di responsabilità  diretta, l’ammenda di Euro 1.000,00;

La presente Delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it