COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento al

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Deferimento alla Procura Federale a carico di:

1)  Sig. Montalto Lorenzo (Presidente A.S.D. Gravina Calcio)

2)  A.S.D. Gravina Calcio

3)  D’Agostino Maurizio (Dirigente accompagnatore A.S.D. Gravina Calcio)

Proc. 225/A

Considerato che la Procura Federale  con nota 577 08.09-9/3/2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 1 comma 1), in relazione agli artt. 38 comma 1 N.O.I.F. e art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale cha ha avuto luogo Martedì 5.5.2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:

“Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Montalto Lorenzo l’inibizione per mesi due; al Sig. D’Agostino Maurizio l’inibizione per mesi uno, alla Società A.S.D. Gravina Calcio l’ammenda di Euro 1.000,00.”

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva;

Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti e accertati;

DELIBERA:

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di sui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Montalto Lorenzo (Presidente A.S.D. Gravina Calcio) l’inibizione per mesi due ed al Dirigente della stessa Società Sig. D’Agostino Maurizio l’inibizione per mesi uno, entrambi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.. Alla Società A.S.D. Gravina Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 500,00;

La presente Delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.

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