COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. ASD FOLGORE SELINUNTE (TP), suo Presidente pro-tempore Sig. GASPARE D’ANNA e n° 4 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato di Eccellenza 2007/2008
Procedimento n° 267/A/13
Con nota del 31.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 4 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: dalla memoria difensiva pervenuta si evince chiaramente che i certificati erano già in possesso della Società, ma da questa tempestivamente non inviati al Comitato di appartenenza. Invece risulta mancante il certificato relativo al calciatore Alba Federico, trasferito ad altra Società nel mese di dicembre 2007.
Tanto basta a questa Decidente per dichiarare il non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste a carico sia del Presidente che dei calciatori.
Nei confronti della Società, invece si ritiene dovere infliggere l’ammenda per il mancato invio dei certificati, quantificandola equitativamente, in ragione del Campionato di appartenenza e del numero dei certificati in € 100,00, ed in € 50,00 per quello mancante.
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 12.05.09, non sono comparsi i deferiti;
P.T.M.
DELIBERA:
In parziale accoglimento del proposto deferimento,
di infliggere alla Società la complessiva ammenda di € 200,00;
di infliggere al Sig. Gaspare D’Anna l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. sino a tutto il 31.10.2009;
Il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i calciatori deferiti perché il fatto non sussiste.