COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE
a carico di
1. Sig. Emanuele Peluso (A.S.D. Ferla)
2. A.S.D. Ferla
Procedimento 236/A
Considerato che la
Procura Federale con nota 5117/168 pf 08-09 /MS/vdb
del 06 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe
indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le
stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 C.G.S.
in relazione all’Art. 32 commi 1) e 7) Regolamento L.N.D. e articolo
4 commi 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state
debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo
Martedì 5 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuno. La
società deferita ha prodotta nessuna difensiva.
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la
richiesta:
Ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti infliggendo al sig.
Emanuele Peluso l’inibizione per mesi 1 (uno) alle società A.S.D. Ferla
l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento)
Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: La Società deferita con la sua memoria difensiva, riconosce l’addebito contestatogli giustificando per l’impossibilità di reclutamento dei giovani nel proprio centro abitato, quindi invoca la causa di forza maggiore, chiede l’archiviazione del deferimento o in via subordinata l’applicazione del minimo edittale.
Ritenuto che quanti rinviati giudizio devono, comunque,
rispondere della violazione delle norme regolamentari in materia.
DELIBERA:
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di
cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli
interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati,
infliggendo: al Sig. Emanuele Peluso (Presidente A.S.D. Ferla)
l’inibizione ai sensi per gli effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h)
C.G.S. per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Ferla l’ammenda di €1.000,00
(mille).
La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.