COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. AC CASTELMOLA (ME), suo Presidente pro-tempore  Sig. CESARE PIZZOLO e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di 2^ Categoria  -  2007/2008

Procedimento n° 261/A/8

Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, con memoria difensiva la Società in argomento ha inviato i certificati medici relativi al Campionato per cui è processo.

Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento erano in regola con le norme sulla tutela sanitaria, ragion per cui questa Decidente non può che emettere delibera di non luogo a provvedere perché il fatto non sussiste.

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 19.05.09, non sono comparsi i deferiti, e letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

Il non luogo a provvedere a carico di tutti i deferiti perché il fatto non sussiste.

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