COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENT

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 
a carico di 
1. Sig. Milioto Salvatore(Presidente U.S. Racalmuto Calcio) 
2. U.S. Racalmuto Calcio (AG)

Procedimento 243/A

 
Considerato che la Procura Federale con nota 5669/157 pf 08-09 /MS/vdb del 24 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.5 comma 1) C.G.S. e art.4 comma 1) e art. 5 comma 2) C.G.S.; 
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate  all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30; 
Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.  
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con  la richiesta: 
Ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti infliggendo al sig. Milioto Salvatore l’inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S. Racalmuto Calcio l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento). 
Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: nessuna  memoria difensiva.

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti ed accertati( vedi nota della Commissione vertenze Econimiche, debitamente notificata e deferimento Procura Federale; 
DELIBERA: 
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui  all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Milioto Salvatore (Presidente U.S. Racalmuto Calcio) l’inibizione ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S. per mesi 3(tre); alla società U.S. Racalmuto Calcio l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla  Procura Federale. 

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