COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. PGS TRINACRIA (CT), suo Presidente pro-tempore Sig.ra MARIA LONGHITANO e n° 16 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato di Calcio a 5 – Serie C2 - 2007/2008
Procedimento n° 261/A/41
Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 16 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo essi accettato di Colletti, obbligatoria.
Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 19.05.09, non sono comparsi i deferiti, e in assenza di memoria difensiva
P.T.M.
DELIBERA:
In accoglimento del proposto deferimento,
Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda complessiva di € 400,00;
Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig.ra Maria Longhitano , a tutto il 30.09.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: Fabrizio Candela, Antonio Cirelli, Giovanni Cirelli, Giuseppe Cutuli, Giuseppe Ferlito, Giuseppe Grasso, Filadelfo Ricca Leone, Salvatore Leone, Salvatore Licciardello, Enrico Puglisi, Antonio Domenico Russo, Mario Carmelo Samperi, Claudio Sindoni, Salvatore Urso, Paolo Vaccaro, Giuseppe Vasta, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.