COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
carico di
1. Sig. Messina Vincenzo(Presidente A.S.D. Barrese) 2.Sig. La Pusata Salvatore
(Dirigente A.S.D. Barrese)
3. A.S.D. Barrese
Procedimento 244/A
Considerato che la
Procura Federale con nota 585 pf 08-09 /MS/vdb del 31
Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha
deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere
delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’ art.38
comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 1) C.G.S. e art.61 comma 1) N.O.I.F. ;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente
convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio
2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti
deferite.
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la
richiesta:
Il ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti
infliggendo 1) al sig. Messina Vincenzo l’inibizione per mesi 3 (tre); 2)
al sig. La Pusata
Salvatore l’inibizione per mesi 1(uno); 3) alla società
A.S.D. Barrese l’ammenda di € 1000,00 (mille).
Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: hanno prodotto nota con la quale,
ammettono per dimenticanza di aver spedito in ritardo il contestato
tesseramento in data 21/11/2008.
Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli
addebiti loro contestati per accertata violazione delle norme in materia
vigenti (utilizzazione con iscrizione in distinte gara di un tecnico allora non
tesserato) ;
DELIBERA:
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di
cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli
interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati,
infliggendo: al Sig. Messina Vincenzo (Presidente A.S.D. Barrese) l’inibizione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S.
per mesi 3(tre); al Sig.La Pusata Salvatore l’inibizione per mesi 1 (uno) per
gli effetti all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S; alla società A.S.D. Barrese
l’ammenda di €1000,00 (mille).
La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.