COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE


DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  carico di 
1. Sig. Messina Vincenzo(Presidente A.S.D. Barrese) 2.Sig. La Pusata Salvatore (Dirigente A.S.D. Barrese)

3. A.S.D. Barrese 

Procedimento 244/A


Considerato che la Procura Federale con nota 585 pf 08-09 /MS/vdb  del 31 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le  stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’ art.38 comma 1) N.O.I.F.  e art. 4 comma 1) C.G.S. e art.61 comma 1) N.O.I.F. ; 
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009  con inizio alle ore 15,30; 
Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.  
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con  la richiesta: 

Il ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti infliggendo 1) al sig. Messina Vincenzo l’inibizione per mesi 3 (tre); 2) al sig. La Pusata Salvatore l’inibizione per mesi 1(uno); 3) alla società A.S.D. Barrese l’ammenda di € 1000,00 (mille). 
Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: hanno prodotto nota con la quale, ammettono per dimenticanza di aver spedito in ritardo il contestato tesseramento in data 21/11/2008.

Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli addebiti loro contestati per accertata violazione delle norme in materia vigenti (utilizzazione con iscrizione in distinte gara di un tecnico allora non tesserato) ; 
DELIBERA: 
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Messina Vincenzo (Presidente A.S.D. Barrese) l’inibizione ai sensi e  per gli effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S. per mesi 3(tre); al Sig.La Pusata Salvatore l’inibizione per mesi 1 (uno) per gli effetti all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S; alla società A.S.D. Barrese l’ammenda di €1000,00 (mille).

La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla  Procura Federale.

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