COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°366 del 28/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°366 del 28/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. NISSA FOOTBALL CLUB ASD (CL), suo Presidente pro-tempore  Sig. GIANLUCA MANNINO GUELI e n° 2 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di Eccellenza 2007/2008

Procedimento n° 273/A-5

Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

I calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, se non nei limiti appresso indicati e limitatamente alla sola società. Infatti, con propria nota difensiva la Società ha trasmesso i certificati relativi ai calciatori deferiti, aventi validità per il campionato in esame.

Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei certificati non inviati, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 25,00 per ogni certificato non richiesto;

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 26.05.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

In accoglimento del proposto deferimento,

Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 50,00;

Di dichiarare il non luogo a provvedere a carico degli altri deferiti perché il fatto non sussiste.

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