COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Timpanaro Gianfranco (Presidente A.S.D. Capo D’orlando)

2)  A.S.D. Capo D’orlando

Procedimento 259/A

Considerato che la Procura Federale con nota 600 08-09 del20 Aprile 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. anche in relazione all’articolo 38 comma 1  N.O.I.F. e articolo 4  comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza  è presente – nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Timpanaro Gianfranco l’ inibizione, a tutti gli effetti, fino al 30 Settembre 2009; alla  società A.S.D. Capo D’Orlando l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che  quanto rinviati a giudizio devono rispondere degli addebbiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Timpanaro Gianfranco (Presidente A.S.D. Capo D’Orlando)  l’ inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. a tutto il 30 Settembre 2009, così quantificata per assicurarne l’afflittività;  alla società A.S.D. Capo D’Orlando a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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