COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Floridia Giorgio (Presidente A.S.D. Junior Ragusa)

2)  A.S.D. Junior Ragusa

Procedimento 260/A

Considerato che la Procura Federale con nota 6529 /1244 pf – 07-08 del 20 Aprile 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. anche in relazione all’articolo 35 commi 1 e 5 e articolo 38 commi 1)e 2) Regolamento Settore Tecnico  e  articolo 4 comma 1  C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 26 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente  -nessuna delle parti deferite -

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti infliggendo al Sig. Floridia Giorgio l’inibizione per mesi 4 (quattro)  ; alla società A.S.D. Junior Ragusa l’ammenda di €500,00

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Floridia Giorgio (Presidente A.S.D. Junior Ragusa)  l’ inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 4 (quattro); alla società A.S.D. Junior Ragusa, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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