COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato ufficiale n° 372 – 11/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico So
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato ufficiale n° 372 - 11/06/2009DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. ACSD COLOMBA BIANCA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. FILIPPO GUIANA e n° 10 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato 2^ Categoria 2007/2008
Procedimento n° 274/A/9
Con nota del 07.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 10 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica del tesserato in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
Da quanto sopra, discende che il calciatore in argomento deve rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare malgrado l’assenza di detta certificazione obbligatoria.
Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 30,00 per ogni certificato non richiesto;
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, è comparsa la deferita la quale sostiene di avere ottemperato all’obbligo in argomento, senza però dimostrare alcunchè, in assenza di memoria difensiva
P.T.M.
DELIBERA:
In accoglimento del proposto deferimento,
Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 300,00;
Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. FILIPPO GUIANA, a tutto il 30.10.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.;
Di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: SEBASTIANO ALFANO, VINCENZO CHIAPPARA, JONATHAN CULOTTA, VINCENZO D’AMICO, ANTONINO DI MARIA, CARMELO DI SALVO, PIETRO GIAMBRUNO, SALVATORE CUCCIONE, FRANCESCO LA PORTA, SALVATORE VERSACI, l’ammonizione con diffida a non disputare ulteriori gare se non provvisto del prescritto certificato medico.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..