COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°50 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SANTA TERESA CALCIO ( Play-O
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°50 dell’11 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
SANTA TERESA CALCIO ( Play-Out Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 04.06.2009.
Gara ritorno play-out Santa Teresa / Atletico Pietraia del 31.05.2009)
La Società Santa Teresa Calcio ha proposto reclamo avverso le inibizioni fino al 30.11.2009 dei dirigenti Muntoni Pietro e Bitti Giovanni Gioacchino e la squalifica per quattro gare del calciatore Bitti Paolo, disposte dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara di cui in epigrafe.
La Commissione ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.33 comma 6° del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto redatto in forma oltremodo generica.
Infatti, nell’atto di reclamo, si afferma che una parte di quanto trascritto nel referto arbitrale non coinciderebbe con il reale accadimento dei fatti, senza però precisare quali sarebbero gli argomenti da sottoporre a verifica.
Per questi motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.