COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Sporting A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Sporting Arenella (Pa) – avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara Tiger Brolo – Arenella del 03 maggio 2009 campionato promozione (play off) – C.U. n. 346 LND del 07 maggio 2009
Procedimento 262/A
La società appellante chiede l’annullamento della decisione impugnata avverso un parziale ridimensionamento delle sanzioni, sostenendone qui molto in sintesi l’iniquitàche emerge dalla assoluta distonia e disarticolazione tra i rapporti dell’arbitro e quello dei commissari di campo.
La Commissione disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della società appellante all’udienza dibattimentale del 12 maggio 2009, osserva:
il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento.
Le argomentazioni fornite dalla società appellante in ordine alle sanzioni in oggetto di impugnazione non consentono la revisione dei provvedimenti assunti in primo grado dal giudice sportivo.
Esse sono infatti sostanzialmente incentrate su una pretesa disarticolazione degli atti che in realtà non è ravvisabile trattandosi di aspetti diversi dei medesimi articolati accadimenti, che hanno visto impegnati a vario titolo gli stessi ufficiali di gara anche per sedarli.
Le sanzioni irrogate appaiono adeguate alle condotte che sono state evidenziate e ciò lo si afferma tanto in relazione ai fatti dei sigg. Schiera e Mauceri che ai fatti dei calciatori Saitta, Mauceri R. e Compagno, né è ravvissabile alcuna riduzione, alla stregua di fatti certamente rilevanti ai fini disciplinari.
In ordine alle sanzioni a carico dei calciatori Piazza e Ragusa valga il disposto di cui all’art. 45 n,3 CGS
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto con addebito della relativa tassa reclamo di Euro 130,00