COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD  Alto

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

ASD  Altofonte (PA) – avverso squalifiche calciatori Quaro Antonino, Di Maio Renzo, Cutrono Walter, La Barbera Salvatore per tre gare – Campionato prima categoria  (Play Off ) gara Collesano – Alofonte del 06 maggio 2009 – C.U. n. 346 LND del 07 maggio 2009

Ricorre la società interessata, sostenendo che la rissa, ingeneratosi a fine gara, tra i calciatori è da addebitare ad atteggiamenti poco sportivi assunti da alcuni calciatori della ASD Collesano. I propri calciatori, raggiunti dai provvedimenti disciplinari che si intendono impugnare, semmai unitamente ad alcuni calciatori avversari si sarebbero fattivamente adoperati per calmare le intemperanze. Verosimilmente nella concitatissima fase, il tumultuoso evento, avranno potuto indurre in errore la terna Arbitrale ed i Commissari di campo designati nella rilevazione dei soggetti e relativi illeciti attribuiti. Nell’ammettere le responsabilità di quanto deplorevolmente accaduto ad alcuni dei propri tesserati, conclude con la richiesta di annullamento del provvedimento in 1° grado assunto a carico dei calciatori Cutrona Walter, Di Maio Renzo, La Barbera Salvatore, infliggendo la relativa punizione agli altri tesserati indicati nello stesso atto di appello.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara oseerva: la indicazione dei responsabili partecipanti alla rissa ed intemperanze verificatosi a fine gara, è inequivocabilmente riportata dai verbali di gara di tre fonti diverse. L’arbitro, i due collaboratori ufficiali di linea, i due Commissari di campo designati riferiscono nei propri relativi rapporti è soggetti e loro relative responsabilità sui deprorevoli accadimenti posti in essere. Tra i partecipanti, assoggettati dai provvedimenti disciplinari sotto, con certezza sotto l’aspetto soggettivo ed oggettivo, indicati anche i calciatori che l’odierna ricorrente, attraverso una propria versione dei fatti, intende scagionare. Non trovano, pertanto, alcun riscontro obiettivo i motivi dedotti a difesa.

P.Q.M.

DELIBERA

Di rigettare l’appello come sopra proposto, addebitando, per l’effetto la dovuta tassa pari ad Euro 130,00

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