COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato ufficiale n° 378 – 18/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato ufficiale n° 378 - 18/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. ASD REAL S. VENERINA (CT), suo Presidente pro-tempore  Sig. GIOVANNI TROVATO e n° 22 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato 2^ Categoria 2007/2008

Procedimento n° 284/A/10

Con nota del 06.05.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 22 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non  può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, avendo la Società dimostrato di avere tempestivamente adempiuto all’obbligo in argomento. Pertanto va dichiarato il non luogo a provvedere  nei confronti di tutti i tesserati perché il fatto non sussiste.

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 16.06.09, non sono comparsi i deferiti e letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

Il non luogo a provvedere nei confronti di tutti i deferiti per quanto loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

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