COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato ufficiale n° 378 – 18/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato ufficiale n° 378 - 18/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. ASD SORTINO CALCIO (SR), suo Presidente Sig. ALDO LA ROSA e n° 1 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di 2^ Categoria 2007/08

Procedimento n° 284/A/14

Con nota del 15.03.2009 , debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere avere sottoposto  n° uno  calciatori a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportive ed agonistica.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti ed esaminata la nota difensiva pervenuta in data 24.03.2009 e la documentazione ad essa allegata, ritiene che il presente deferimento non merita accoglimento, atteso che il calciatore odierno deferito era regolarmente munito della prescritta certificazione medica, tempestivamente inviata al Comitato di appartenenza.

Alla luce di quanto sopra, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 16.06.2009 i deferiti non hanno ritenuto di partecipare;

P.T.M.

DELIBERA:

il non luogo a provvedere in ordine al deferimento come sopra proposto perché il fatto non sussiste, disponendo l’archiviazione del procedimento.

Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza federale F.I.G.C..

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