COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato ufficiale n° 380 – 25/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCU

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato ufficiale n° 380 - 25/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

a carico di:

1)   Sig. Spinella Mario (Presidente A.S.D. Olimpia);

2)  Sig. Scaffidi Agostino (V. Presidente A.S.D. Olimpia);

3)  Sig.ra Catania Catia (Dirigente A.S.D. Olimpia);

4)  S.S.D. Olimpia;

Procedimento 271/A

Considerato che la Procura Federale con nota 842/08-09 dell’8 Maggio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 4 commi 1) e 2) C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 16 Giugno 2009 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:

Ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, infliggendo al Sig. Spinella Mario 1 mese di inibizione ;

Ai Sigg. Scaffidi Agostino e Catania Catia 2 mesi di inibizione;

Alla Società A.S.D. Olimpia  l’ammenda di € 400,00 (quattrocento);

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna memoria difensiva;

Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti giusto atto di deferimento loro debitamente notificato;

DELIBERA:

di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Spinella Mario (Presidente A.S.D. Olimpia) l’inibizione per mesi 1 (uno); ai Sigg. Scaffidi Agostino e Catania Catia l’inibizione per mesi 2 (due) tutti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h C.G.S.;

Alla Società A.S.D. Olimpia a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, l’ammenda di Euro 300,00 (trecento);

La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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