COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
178 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento dei Presidenti delle Società di Calcio a Cinque Serie C1 maschile: Città di Scandicci, Vicarello, Futsal Tirrenia, Firenze Calcio a 5, Sorms Gilbarco Cecchi, Real San Vincenzo, Geraci Firenze, Amici della Concordia, Pisa Soccer Five, IGP Calcetto Pisa e delle suddette società.
Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 23/10/2008, la Procura Federale, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, al Vice Procuratore competente, deferiva i Presidenti e le società di appartenenza di seguito indicati:
1. Starnotti Andrea, Presidente CITTA' DI SCANDICCI
2. Elisei Valerio, Presidente VICARELLO
3. Trevisan Giuseppe, Presidente FUTSAL TIRRENIA
4. Mondi Luca, Presidente FIRENZE CALCIO A 5
5. Margani Nicola, Presidente SORMS GILBARCO CECCHI
6. Sorrentino Lorenzo, Presidente REAL SAN VINCENZO
7. Bertacci Sauro, Presidente GERACI FIRENZE
8. Bongini Marcello, Presidente AMICI DELLA CONCORDIA
9. Serafini Renzo, Presidente PISA SOCCER FIVE
10.Giuliani Marco, Presidente IGP CALCETTO PISA
per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2008 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 3 del 11/7/2008 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2008/2009 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”
All'udienza dell'8 maggio 2009, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Sostituto Procuratore, Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti per la società Pisa Soccer Five il Sig. Serafini Renzo, per la società IGP calcetto Pisa il Sig. Giuliani Carlo come da delega in atti per la società Geraci Firenze il Sig. Geraci Girolamo come da delega in atti per la società Sorms Gilbarco Cecchi il Sig. Morgani Nicola per la società Amici della Concordia il Sig. Bongini Marcello e, in abissale ritardo, il Sig. Sorrentino Lorenzo presidente del Real San Vincenzo.
Non erano presenti, nè rappresentate, le società Città di Scandicci, Vicarello, Futsal Tirrenia e Firenze calcio a Cinque oltre ad i relativi Presidenti.
Verificata la regolarità delle notifiche (la società Città di Scandicci ed il Presidente Starnotti Andrea per compiuta giacenza delle relative raccomandate di convocazione) il Procuratore illustrava i motivi del deferimento richiamando la preliminare contestazione effettuata a tutti i soggetti incolpati ed illustrando agli interessati la portata dell'alt. 23 del C.G.S..
Il tentativo di patteggiamento richiesto non dava esito positivo se non per quanto riguarda la posizione della Società Real San Vincenzo (la cui richiesta veniva però rigettata dalla C.D.T. perché considerata incongrua) e pertanto si dava inizio alla relativa fase istruttoria-dibattimentale. Preliminarmente il Presidente della Commissione dava atto che risultavano pervenute memorie a difesa da parte delle società Firenze calcio a Cinque e Vicarello, oltre a quelle depositate nella stessa udienza da parte delle società Sorms Gilbarco Cecchi e Geraci Firenze. Il Sostituto Procuratore illustrava dunque le ipotesi accusatorie lamentando la mancata iscrizione da parte delle società deferite al campionato Juniores Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2008-2009 con riferimento all'obbligo per le Società Calcio a Cinque Serie C1 maschile (C.U. n. 1 del 01/07/2008 della L.N.D., successivamente ratificate dal C.U. n. 3 del 11/7/2008 dal Comitato Regionale Toscano, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art..49, punto 1, lettera e, delle N.O.I.F., e degli art. 23 e 32 comma 1, del Regolamento della LND) di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
Ritenendo che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole comparazione tra i costi di tenuta di una squadra Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste dal citato Comunicato Ufficiale n. 3 del 11/7/2008 il Procuratore chiedeva applicarsi a dette società un'ammenda pari al massimo editale e cioè 3000,00 Euro e per i tesserati un mese di inibizione. Le società si difendevano argomentando le memorie depositate e contestando, nello specifico, la stessa norma impositiva; intervenivano in udienza il sig. Serafini per la società Pisa Soccer Five, il quale lamentava la difficoltà di reperire giovani da avviare al Calcetto anche per la mancanza di idonee strutture e sottolineava che la violazione sarebbe stata contestata per la prima volta,; tale difesa veniva sostanzialmente condivisa da tutte le società presenti e, nello specifico, dal Sig. Carlo Giuliani per IGP Calcetto Pisa e, nell'ultima audizione, anche dal Sig. Sorrentino Lorenzo della società Real San Vincenzo che illustrava le caratteristiche della propria società che non trae alcuna fonte di lucro dall'attività sportiva e i cui eventuali proventi vengono devoluti in beneficenza.
Geraci Girolamo per la società Geraci, Morgani Nicola della società Sorms si riportavano alla memoria già depositata e ribadivano che, pur effettuando attività giovanile a livello Under 21, tutte le società si trovavano in difficoltà nel reperire giovani da avviare al calcetto.
Lamentavano inoltre che il tempo concesso dalla FIGC alle società per gli adempimenti necessari all'iscrizione delle squadre al campionato di C1 sarebbe stato assolutamente insufficiente in considerazione del primo anno di applicazione. Essendo la norma emanata il primo luglio, l'iscrizione doveva avvenire entro il 21 dello stesso mese.
Il Sig. Bongini Marcello per la società Amici della concordia dichiarava che la società era formata da una cooperativa a scopo sociale che avrebbe cercato di reperire i ragazzi da destinare all'attività giovanile trovandone solo 4 e quindi nell'impossibilità di adempiere alla norma.
Nessuna delle società contestava comunque il fatto e quindi tutte concludevano dunque per una riduzione della sanzione proposta.
Si deve preliminarmente rilevare che la Commissione Disciplinare adita non ha alcun potere in sede di redazione delle norme e delle regole imposte dovendosi limitare, in qualità di organo di Giustizia Sportiva, alla verifica dei fatti dedotti ed alla eventuale irrogazione delle sanzioni previste; la stessa non può in alcun modo provvedere, come richiesto in alcune memorie difensive, alla modifica o alla disapplicazione delle medesime ed eventuali istanze finalizzate alla mutamento delle norme dedotte possono essere richieste esclusivamente agli organi istituzionali competenti.
Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.
Nel merito rileva che nel C.U. n. 3 dell'11 luglio 2008, allegato al deferimento dalla Procura si legge al titolo “Attività giovanile”: “I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2008/2009, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
Le Società di Serie C e C1 che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo fino ad un massimo di Euro 3.000,00.”
Tutte le società hanno sostanzialmente ammesso il fatto ma la censura relativa al minimo tempo concesso dalla normativa per ottemperare ed il fatto che tale normativa risulta applicabile per il primo anno a tali società appaiono circostanze idonee a determinare la sanzione da irrogare tenendo conto della parziale difficoltà organizzativa.
Pertanto appare equa, stante il primo anno di applicazione, una sanzione pecuniaria pari ad Euro 700,00 per le società che hanno comunque interloquito con l'organo di Giustizia Sportiva cercando almeno di motivare l'omissione contestata ed Euro 900,00 per le società la cui omissione appare invece totalmente immotivata; un mese di inibizione dovrà in ogni caso essere applicato a tutti i Presidenti principalmente responsabili della mancata iscrizione.
p.q.m.
La C.D.T. applica ai presidenti Starnotti Andrea, Elisei Valerio, Trevisan Giuseppe, Mondi Luca, Margani Nicola, Sorrentino Lorenzo, Bertacci Sauro, Bongini Marcello, Serafini Renzo e Giuliani Marco l'inibizione per mesi uno, alle Società Città di Scandicci e Futsal Tirrenia l'ammenda di Euro 900,00 ed alle restanti società l'ammenda di Euro 700,00.