COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

205 stagione sportiva 2008/09 Gara Fortis Juventus – Sansovino (2-0) del 25/02/09. Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.52 C.R.T. del 02/04/09.

Reclama la società Fortis Juventus contro il provvedimento del G.S. che di seguito viene riportato integralmente.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

45.- RECLAMO DELL'A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D.

FORTIS JUVENTUS 1909/A.C. SANSOVINO S.R.L. DEL 25.2.2009 (2-0).

All'esito della gara A.S.D. Fortis Juventus 1909/A.C. Sansovino s.r.l.,

disputata il 25.2.2009 nell'ambito del Campionato Giovanissimi organizzato

dal Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 2 a 0, l'A.C.

Sansovino s.r.l. propone rituale reclamo adducendo che nelle file della

squadra avversaria era stato schierato con la maglia n. 9 calciatore

rimasto sconosciuto.

Il gravame e' fondato. Ed invero risulta per tabulas che nella distinta

presentata dalla societa' ospitante manca ogni riferimento circa

l'indicazione del nominativo del calciatore indossante la maglia n. 9. E'

quindi pacifico agli atti che nelle file della squadra A.S.D. Fortis

Juventus 1909 fu schierato un calciatore di cui non e' stato possibile

appurare in modo certo le generalita', non avente quindi titolo alla

partecipazione. Tanto comporta l'applicazione dell'art. 17 comma 5 lett.

a) C.G.S., con la conseguente punizione sportiva, in danno della societa'

A.S.D. Fortis Juventus 1909, della perdita della partita con il punteggio

di 0 a 3. Ad ambedue le Societa' A.C. Sansovino s.r.l. e A.S.D. Fortis

Juventus 1909 deve essere comunque contestato il non aver compilato le

distinte di gara con i calciatori indicati in ordine progressivo ma in

ordine discontinuo e senza l'indicazione dei titolari e riserve.

Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come in epigrafe

proposto dall'A.C. Sansovino s.r.l. di Monte San Savino (Arezzo), infligge

all'A.S.D. Fortis Juventus 1909 la punizione sportiva della perdita della

suindicata gara con il punteggio di 0-3. Infligge altresi' all'A.C.

Sansovino s.r.l. ed all'A.S.D. Fortis Juventus 1909 l'ammenda di Euro

60,00 (sessanta/00). Dispone non addebitarsi la tassa.

La reclamante, nello specifico, basa le motivazioni del gravame sui seguenti punti:

1)Alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Vannini Amedeo regolarmente tesserato.

2)Per un errore materiale il suo nominativo non è stato inserito nella distinta dei calciatori.

3)Che il calciatore non in nota è il Vannini viene sostenuto dalla società avversaria che si è avvalsa di un articolo di giornale.

4)Che fra i tesserati per la società reclamante vi è un solo nominativo Vannini;

5)Prima della gara in occasione della c.d. “chiama” la presenza del Vannini è stata non disconosciuta dall’arbitro.

6)Se è pacifico che alla gara ha partecipato il Vannini indossando la maglia n.9 è altrettanto pacifico che lo stesso è stato identificato dall’arbitro.

In tema di sanzione pecuniaria la reclamante si riporta al disposto di cui al C.U. n.14 del 4/9/08 del C.R.T.

La società Fortis Juventus infine la completa cassazione delle sanzioni inflitte e di essere udita dalla C.D. oltre ad un confronto fra il calciatore Vannini e l’arbitro.

Il D.G. nel supplemento di rapporto dichiara di avere accertato la corrispondenza fra le distinte gara della società ed i cartellini dei calciatori non rilevando inesattezze.

Dichiara inoltre di mai avere identificato il calciatore Vannini.

All’udienza del 17/04/09 avanti al Collegio il rappresentante della società ha di fatto ribadito il contenuto del reclamo.

La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, accoglie parzialmente il reclamo.

a)Per quanto attiene la sanzione pecuniaria la stessa deve essere parzialmente cassata in quanto, nel disposto di cui al C.U. n.14 del 4/9/08, non viene specificato l’ordine in cui i calciatori devono essere inseriti in lista limitandosi ad un mero riscontro fra i nominativi dei calciatori e i loro numeri di identificazione di maglia.

La norma regolamentare richiede comunque l’esplicita l’indicazione dei titolari dalle riserve che invece non viene riscontrata nelle distinte della società Fortis Juventus.

Sul punto pertanto, in virtù di quanto contestato alla reclamante, la C.D. ritiene giustificato parzialmente il motivo di gravame.

b)Per quanto attiene invece il secondo capo dell’impugnazione, ovvero la posizione irregolare del calciatore Vannini Amedeo, il Collegio rileva come lo stesso, per esplicita ammissione confessoria della reclamante, ha effettivamente partecipato alla gara in oggetto senza che il suo nominativo fosse inserito nelle distinte della sua società di appartenenza.

Ciò lo si rileva anche dallo scritto arbitrale ove si nega la presenza del nominativo nelle predette, la regolarità delle stesse e la negazione del D.G. in ordine alla identificazione del Vannini.

Da quanto esposto si rileva chiaramente che il calciatore Vannini Amedeo ha partecipato alla gara senza averne titolo.

3)In ordine alla richiesta istruttoria, il Collegio rileva l’inammissibilità del confronto fra l’arbitro ed il calciatore.

P.Q.M.

La C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo della società Fortis Juventus relativamente alla sanzione pecuniaria riducendo la stessa ad €. 30,00 mentre respinge il reclamo in relazione alla partecipazione del calciatore Vannini Amedeo alla gara in oggetto, avvenuta senza che lo stesso ne avesse avuto titolo.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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