COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

222 stagione sportiva 2008/09 Reclamo Dilettantistica Interc. Monsummano Avverso Squalifica Del Calciatore Castelli Massimo Per 3 Gg.  (C.U. N° 56 Del 23\4\2009)

Propone rituale reclamo la Dil. Interc. Monsummano avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana nei confronti del calciatore Castelli Massimo con la seguente motivazione: “Per frasi offensive rivolte alla terna arbitrale. Sanzione aggravata perché capitano”.

La reclamante, fatta una premessa del tutto irrilevante circa presunti vantaggi “logistici” che avrebbe avuto nel corso degli ultimi incontri di campionato una squadra concorrente, chiede una riduzione della squalifica al calciatore Castelli, chiedendo la derubricazione da offese a semplici proteste.

Argomenta che le frasi indicate e riferite al Castelli dovrebbero essere inquadrate come proteste e non come offese, la reclamante afferma inoltre che la circostanza che a sentire le frasi sarebbe stato il solo assistente, mentre non le avrebbe udite l’arbitro, pur vicino al calciatore, sarebbe fatto “molto strano”.

A parte le insinuazioni effettuate dalla reclamante, prive peraltro di alcun pregio, proprio perché mere insinuazioni, preme osservare come la reclamante non smentisca minimamente la portata delle frasi, le quali, ad un esame anche non troppo approfondito appaiono sicuramente offensive.

Le protetste hanno altre connotazioni e non sono né debbono essere infarcite di epiteti oltraggiosi per gli ufficiali di gara.

La sanzione minima di due giornate, è aggravata dalla qualifica di capitano ricoperta dal Castelli nella partita ed è pertanto congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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