COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

216 stagione sportiva 2008/09 Gara Atletico Santacroce – Pol. Spianate (2-2) del 5/4/09.

Campionato di II categoria. In C.U. C.R.T. n.53 del 9/4/09.

Reclama la società Santacroce avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.

SQUALIFICA  FINO AL 24/ 6/2009

BACHI FRANCESCO  (ATLETICO SANTACROCE ASD)

Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica lo spingeva leggermente facendolo arretrare. Usciva dal terreno di gioco solo grazie all'intervento del capitano.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’  FINO AL  9/ 2/2010

LOCCI LIVIANO  (ATLETICO SANTACROCE ASD)

Alla fine del p.t. bloccava fisicamente il D.G. impedendogli di rientrare nello spogliatoio. Accompagnava tale gesto con frase irriguardosa ed intimidatoria. Grazie all'intervento di alcuni dirigenti l'arbitro poteva entrare nello spogliatoio, qui veniva raggiunto dal Locci che lo spingeva leggermente.

-Quanto al calciatore Bachi Francesco la reclamante nega sia le offese verso il D.G. sia che il calciatore abbia spinto l’arbitro, anche se non può escludere, nella concitazione del momento, che qualcuno lo abbia sfiorato.

-Quanto al dirigente Locci la società ammette alcune frasi irriguardose proferite del Locci all’arbitro, tuttavia esclude contatti fisici con lo stesso o blocchi al suo rientro nello spogliatoio.

Rileva inoltre che il Locci ha continuato la sua funzione di addetto all’arbitro fino al termine della gara.

Per entrambi i tesserati chiede una riduzione della sanzione.

Il D.G. nel supplemento di rapporto riporta con dovizia di particolari i fatti accaduti.

In particolare spiega l’atteggiamento tenuto dal calciatore Bachi e le sue esternazioni offensive, nonché la dinamica dei fatti imputati al dirigente Locci confermando di fatto quanto asserito in prime cure.

La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.

Quanto riportato dall’arbitro appare assolutamente plausibile ed in linea con una normale scansione degli accadimenti.

Il comportamento dei tesserati risulta assolutamente censurabile sia dal punto di vista strettamente sportivo che in relazione ad una normale condotta di relazione, né la difesa della reclamante appare convincente ed in grado di scardinare il racconto fornito dal D.G. che comunque, per disposizione normativa federale assume, come è noto, valore di prova privilegiata.

L’entità delle sanzioni appare assolutamente adeguata alle imputazioni ascritte tenendo conto in particolare, per quanto concerne il dirigente Locci, della sua specifica funzione di dirigente addetto all’arbitro.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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