COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

196 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.C. Dilettantistica Montalto avverso la decisione del G.S. che ha squalificato, rispettivamente, i calciatori Bertini Federico per n.8 gare e Fontani Andrea per n. 6 gare.  C.U. n.35 del 25/03/2009.

Il calciatore Bertini Federico reagiva all’aggressione di un giocatore avversario, colpendolo con vari pugni al volto e allo stomaco oltre a vari calci alle gambe. Veniva fermato soltanto grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. Per tale comportamento veniva espulso dal campo. Alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. e prendeva a calci la recinzione del campo. Per la condotta violenta e per le offese al D.G. veniva sanzionato con una squalifica per otto gare.

Anche il giocatore Fontani Andrea si rendeva partecipe di comportamento violento nei confronti di un giocatore avversario, colpendolo, a gioco fermo, con un calcio alle gambe. Tentava, inoltre, di colpirlo con un pugno alla schiena che veniva però schivato. Anche il calciatore in questione, alla notifica del provvedimento di espulsione, offendeva il D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per sei gare.

Avverso tali provvedimenti propone unico reclamo la società Dilettantistica Montalto.

Per quanto concerne il calciatore Bertini Federico la reclamante sostiene che il tesserato in questione si è limitato a spingere l’avversario al solo fine di difendersi dalla condotta violenta di quest’ultimo. Sempre secondo la società l’arbitro,trovandosi piuttosto lontano dai due contendenti,potrebbe aver interpretato il comportamento del sig. Bertini in maniera più grave di quanto in realtà avvenuto. Chiede pertanto una riduzione della sanzione.

Per quanto concerne,invece, il giocatore Fontani Andrea la reclamante sostiene che quest’ultimo,nel tentativo di separare un compagno ed il portiere della squadra avversaria, andava a sbattere contro un avversario senza alcuna intenzione violenta. Ammette la reclamante che il giocatore in questione, al momento della notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva parole irriguardose nei confronti del D.G. ma non minacciose, al solo fine di dimostrare la propria estraneità.  ( sic)

L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che entrambi i calciatori hanno partecipato attivamente alla rissa che si era scatenata sul terreno di gioco, confermando i fatti ascritti agli stessi. Per quanto concerne il calciatore Fontani Andrea il D.G. nega che il medesimo si sia adoperato per separare i calciatori coinvolti nelle rissa.Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento, ritiene provati i fatti ascritti ai tesserati in questione. Tale convinzione discende non solo da quanto descritto dall’arbitro nei suoi rapporti gara ma anche dal tenore dell’atto difensivo,francamente poco credibile. Relativamente alla quantificazione delle sanzioni le stesse appaiono, secondo questa C.D, addirittura alquanto generose, rispetto ai fatti ascritti ai tesserati in questione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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