COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
187 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Terranuovese Calcio avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha squalificato il sig. Meucci Mattia fino al 19.03.2010 e Magini Andrea per 6 gare. C.U. n° 49 del 19.03.2009.
Il Giudice Sportivo comminava le sanzioni in epigrafe con le seguenti motivazioni:
Meucci Mattia: “espulso per aver offeso il D.G., alla notifica si avvicinava all’arbitro con atteggiamento intimidatorio e, di poi, passando un braccio dietro la nuca del D.G., gli dava una spinta verso il basso facendogli abbassare la testa e sbilanciandolo. Veniva prontamente allontanato dai propri compagni”.
Magini Andrea: “espulso per essersi spintonato e scalciato con un calciatore avversario, alla notifica minacciava il D.G. Una volta in tribuna persisteva nel contegno intimidatorio ed offendeva l’arbitro”.
Avverso tali provvedimenti la società proponeva due distinti reclami, in questa sede riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
Per quanto riguarda la posizione del tesserato Meucci Mattia, il reclamo, sottoscritto anche dal calciatore, tende a ridimensionare gli episodi addebitati dal Giudice Sportivo.
Si ammette un comportamento sopra le righe del Meucci, e in qualche modo si ammette anche il contatto fisico, ma la descrizione della dinamica appare meno grave di quanto riferito dal D.G. Evidenziano, i reclamanti, che sul fatto più grave non vi era alcuna volontà di procurare dolore o danno all’arbitro.Concludono con le richieste di riduzione della squalifica e di audizione personale.
In merito alla posizione del Magini, la reclamante fornisce la propria versione dell’accaduto, contestando in particolare gli addebiti successivi all’uscita dal campo del giocatore.
All’udienza odierna, a seguito di convocazione, si presenta la società unitamente al calciatore Meucci.I reclamanti, cui viene data lettura del supplemento di rapporto reso dal D.G. ai fini istruttori, insistono per la riduzione della sanzione, evidenziando che i fatti descritti dal D.G. avrebbero avuto bisogno di un tempo ben più lungo rispetto a quello risultante dagli atti.
Il reclamo merita parziale accoglimento.Meucci Mattia: non vi è dubbio su quanto accaduto. L’arbitro ribadisce e precisa inequivocabilmente la dinamica degli eventi. La tesi dei reclamanti sulla mancanza di intenzioni violente o dannose nei confronti del D.G. può di per se stessa essere accolta solo parzialmente, poiché in caso di dolore o danni ben diversi sarebbero stati i provvedimenti del Primo Giudice.Si rileva che tutto il comportamento addebitato al Meucci, in effetti, sebbene deprecabile, vessatorio e violento, di fatto non fosse preordinato a causare danni; lo stesso arbitro ribadisce l’assoluta assenza di dolore.Quanto sopra consiglia, per motivi di equità con fatti similari, una riduzione della sanzione inflitta.
Anche sul Magini si ravvedono gli estremi per una riduzione della squalifica. Sebbene non sia accoglibile la versione della società, una seconda lettura degli atti, unitamente al supplemento di rapporto, lascia margine per una mitigazione della sanzione inflitta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare riduce la squalifica al sig. Meucci Mattia fino al 19.11.2009 e al sig. Magini Andrea a 5 gare. Dispone restituirsi la relativa tassa.