COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 226 stagione sportiva 2008/09 Gara Agli

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

226 stagione sportiva 2008/09 Gara Aglianese – Comeana Bisenzio (3-0) del 26/04/2009. Campionato di II categoria. In C.U.C.R.T. n.57 del 30/04/09.

Reclama la società Aglianese avverso il seguente provvedimento del G.S.:

Ammenda di €.850,00 per avere in ripetute circostanze, inizio s.t. e termine gara, lanciato materiale pirotecnico sulla pista di atletica posta all'interno dell'impianto sportivo.

La reclamante non contesta i fatti, tuttavia cerca una loro giustificazione nella gioia dei proprio sostenitori in occasione di una gara di fondamentale importanza per il campionato.

Sostiene la non pericolosità dell'accaduto e ritiene non applicabile l'art. 12 delle N.O.I.F. (?) in quanto si è trattato esclusivamente di materiale fumogeno.

Chiede un congrua riduzione della sanzione.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti.

La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

In virtù della non contestazione dei fatti sanzionati dal G.S. occorre individuare in punto di diritto se, quanto posto in essere dalla società reclamante, contravviene o meno alla norma giuridica domestica.

L'art. 12 del C.G.S. e non delle N.O.I.F. come detto dalla reclamante,al paragrafo n.3 sanziona le società per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere.

Allo stato dell'arte pare non esservi in dubbio che i fumogeni fanno parte della categoria del materiale pirotecnico, da ciò la violazione della norma riportata.

Per quanto attiene la quantificazione dell'ammenda, il Collegio ritiene la stessa congrua in virtù della reiterazione del fatto.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

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