COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

236 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantesca Borgo a Buggiano avverso alla squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al giocatore Sandre Marco (C.U. n. 59 del 14/05/2009).

Con rituale e tempestivo gravame l'Unione Sportiva Dilettantesca Borgo a Buggiano adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata ai fatti avvenuti durante la partita tra la reclamante e la società Pietrasanta Marina - valevole per la gara di andata della Finale Play Off del Campionato di Eccellenza - disputatasi in data 10 maggio 2009, che veniva così motivata: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario provocandogli conseguenze”.

L'impugnante non contesta la dinamica dei fatti ma, evidenziando la mancanza di volontarietà del gesto, sottolinea le limitatissime conseguenze fisiche (poco sangue fuoriuscito dal labbro) che non impedirono all'avversario di riprendere regolarmente il giuoco.

Conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata.

La Società reclamante, che aveva avanzato formale richiesta nell’atto introduttivo del presente giudizio, veniva regolarmente convocata per l’udienza del 29 maggio 2009 nella quale si presentava un incaricato della società munito di apposita delega firmata dal Presidente.

Il medesimo ribadiva la assoluta involontarietà del gesto compiuto dal Sandre solo per liberarsi dalla trattenuta irregolare di un avversario di grande esperienza che non gli dava spazio.

Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento.

Pur trattandosi di “gesto violento” poiché il giocatore ha volontariamente, ed a giuoco fermo, tenuto una condotta potenzialmente lesiva dell'integrità dell'avversario, come evidenziato dalle pur limitatissime conseguenze dell'avversario, tale comportamento, seppur censurabile, sembra non essere frutto di una reale coscienza e volontà lesiva.

L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”.

La C.D.T. ritiene, anche alla luce del criptico ed incoferente supplemento arbitrale, che il termine “smanacciare” contenuto nel rapporto di gara sia perfettamente compatibile con il quadro descritto dalla difesa e non possa dunque integrare la fattispecie di “particolare gravità” imposta dalla norma per la sanzione superiore.

Pertanto il provvedimento disciplinare inflitto dal G.S. deve essere parimenti ridimensionato.

p.q.m.

La C.D.T, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantesca Borgo a Buggiano, riduce la squalifica inflitta al giocatore Sandre Marco a tre gare anziché cinque e dispone la restituzione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it