COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare …../ stagione sportiva 2
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
…../ stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento delle Società di prima categoria Pol.
Alberese, G.S.D., Castelvecchio di Compito, U.S. Cesa, A.S.D. La Sorba, U.S.D. Lucignano,
A.S.D. Marciano, A.S.D. Monte San Savino, A.C. Montieri, A.C. Pievescola, A.S.D. Riotorto,
Pol. San Donato Acli, A.S.C. S.R.D. Sasso Rocca, A.S.D. Seravezza, U.S.D. Stia, U.S.D.
Vacchereccia, A.S.D. Capanne, U.S.D. Cerbaia, U.S. Ghivizzano, U.S.D. Lajatico, Pol. Luco
A.S.D., F.C. Mercatale A.S.D., U.S.D. Montescudaio, U.S.D. Olimpia Palazzolo, C.S. Porta
Romana, A.S.D. Sagginale, A.S.D. Santacrocese I.C., A.S.D. Scansano, A.S.D. Sporting Club
2001, A.S.D. Tre Torri Terricciola e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.
Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana,
datata 16/10/2008, la Procura Federale, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del
combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva, al viceprocuratore competente, deferiva i Presidenti e le società di
appartenenza di seguito indicati:
1 Ficulle Nedo, Presidente Pol. Alberese
2 Tommasi Walter, Presidente G.S.D. Castelvecchio di Compito
3 Pecchi Santi, Presidente U.S. Cesa
4 Mazzeschi Vittorio, Presidente A.S.D. La Sorba
5 Fabbri Fabio, Presidente U.S.D. Lucignano
6 Caposciutti Amelio, Presidente A.S.D. Marciano
7 Paolucci Moreno, Presidente A.S.D. Monte San Savino
8 Negrini Roberto, Presidente A.C. Montieri
9 Cortigiani Massimiliano, Presidente A.C. Pievescola
10 Guerci Giancarlo, Presidente A.S.D. Riotorto
11 Santori Maurizio, Presidente Poi. San Donato Acli
12 Coralli Adriano, Presidente A.S.C. S.R.D. Sasso Rocca
13 Bresciani Massimo, Presidente A.S.D. Seravezza
14 Cavigli Claudio, Presidente U.S.D. Stia
15 Benedetti Andrea, Presidente U.S.D. Vacchereccia
16 Turini Massimo, Presidente A.S.D. Capanne
17 Presciutti Luca, Presidente U.S.D. Cerbaia
18 Bellandi Elso, Presidente U.S. Ghivizzano
19 Cacelli Alessandro, Presidente U.S.D. Lajatico
20 Rocchi Roberto, Presidente Pol. Luco A.S.D.
C.U. N. 68 del 18/6/2009 – pag. 2421
21 Damiani Ottorino, Presidente F.C. Mercatale A.S.D.
22 Caprai Carlo, Presidente U.S.D. Montescudaio
23 Bonini Massimo, Presidente U.S.D. Olimpia Palazzolo
24 Barducci Fabio, Presidente C.S. Porta Romana
25 Giovannini Gildo, Presidente A.S.D. Sagginale
26 Baldi Flavio, Presidente A.S.D. Santacrocese I.C.
27 Ferrari Alessandro, Presidente A.S.D. Scansano
28 Materini Marco, Presidente A.S.D. Sporting Club 2001
29 Tognetti Andrea, Presidente A.S.D. Tre Torri Terricciola
per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e
7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2008
della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 3
del 11/7/2008 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere
attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal
Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under
18 nella stagione sportiva 2008/2009 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del
C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”
All'udienza del 12 giugno 2009, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla
presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti le società:
1 Castevecchio di Compito rappresentato dal Presidente Tommasi Walter;
2 U.S. Cesa rappresentata dal Delegato Polvani Vasco;
3 A.S.D. La Sorba rappresentata dal Presidente Mazzeschi Vittorio
4 A.S.D Marciano rappresentata dal Presidente Caposciutti Amelio
5 A.S.D Monte San Savino rappresentata dal Presidente Paolucci Moreno
6 A.C Pievescola rappresentata dal delegato Anichini Francesco
7 U.S.D. Stia rappresentata dal Presidente Cavigli Claudio
8 U.S.D Vacchereccia rappresentata per delega da Gorelli Aldo
9 U.S.D Cerbaia rappresentata dal Presidente Presciutti Luca
10 U.S.D Lajatico rappresentata dal Presidente Cacelli Alessandro
11 Pol. Luco rappresentata dal delegato Fattori Armando
12 F.C. Mercatale A.S.D. rappresentata per delega da Consigli Mauro
13 U.S.D Montescudaio rappresentata dal presidente Caprai Carlo
14 U.S.D Olimpia Palazzolo rappresentata per delega da Berti Silvano
15 A.S.D Santacrocese rappresentata per delega da Pagni Claudio.
Si verificava comunque che tutte le altre società, ad esclusione del C.S. Porta Romana, erano
state regolarmente convocate a mezzo di raccomandata A.R..
Le società assenti risultano essere:
1 Pol. Alberese
2 U.S.D Lucignano
3 A.C Montieri
4 A.S.D Riotorto
5 Pol. San Donato Acli
6 A.S.C Sasso Rocca
7 A.S.D Seravezza
8 A.S.D Capanne
9 U.S Ghivizzano
10 A.S.D sagginale
11 A.S.D Scansano
12 A.S.D Sporting Club 2001
13 A.S.D Tre Torri Terricciola
Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e
quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, affermava che il deferimento
prendeva avvio da una segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo
preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.
L'omissione ad avviso dell'organo di accusa, integrerebbe gli estremi della violazione di cui all'art.
32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle società e, per
immedesimazione organica, alle relative società.
La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una
consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato
Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per
“tabulas” le violazioni, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le
società un'ammenda pari a 1500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 20.
Il rappresentante della società Castelvecchio di Compito Sig. Tommasi Walter chiedeva, anche a
nome degli altri presenti esclusa la società U.S. Cesa, di potersi avvalere di quanto disposto
dall’art 23 C.G.S ricercando un accordo con la Procura Federale.
Successivamente veniva raggiunto l’accordo sulle seguenti sanzioni: per le società ammenda pari
a 1000,00 Euro e per i Presidenti inibizione pari a giorni 15.
La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l’accordo intervenuto dandone notizia
alle parti.
Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente relativamente alle societa’ assenti o non
interessate al patteggiamento dava atto che, la stessa società Cesa, aveva depositato una
memoria nella quale eccepiva di aver messo a disposizione i propri impianti sportivi ed il proprio
personale alla Società Interboys, società di puro settore giovanile, attraverso un accordo scritto.
Riteneva pertanto di aver sopperito così all’obbligo imposto facendo di fatto svolgere, sui propri
impianti, attività giovanile.
Il Presidente dava dunque la parola al Rappresentante della Procura il quale confermava le
richieste chiedendo applicarsi l'ammenda pari a 1500,00 Euro e per il Presidente l'inibizione di 20
giorni.
Il rappresentante della società Cesa, ribadiva quanto contenuto nella memoria pur riconoscendo
che la società Cesa, con numero di matricola diverso e quindi società a se stante rispetto alla
Interboys, non aveva partecipato direttamente a nessun campionato giovanile.
Concludeva dunque per l'inapplicabilità di qualsivoglia sanzione.
Anche la società Tre Torri Terricciola aveva trascritto le proprie difese in una memoria
tempestivamente depositata.
Nel documento si sottolinea l'ambito dilettantesco nella quale la stessa società si muove e la
difficoltà oggettiva nel reperire il campo ed i giocatori, nello scarso organico societario e nel
problematico bilancio; tali elementi renderebbero di fatto impossibile allestire una squadra di
settore giovanile.
Il deferimento è fondato e deve essere accolto.
Si deve preliminarmente rilevare che la Commissione Disciplinare adita non ha alcun potere in
sede di redazione delle norme e delle regole imposte dovendosi limitare, in qualità di organo di
Giustizia Sportiva, alla verifica dei fatti dedotti ed alla eventuale irrogazione delle sanzioni previste;
la stessa non può in alcun modo provvedere, come richiesto in alcune memorie difensive, alla
modifica o alla disapplicazione delle regole federali ed eventuali istanze finalizzate al mutamento
delle norme dedotte potrebbero esclusivamente essere richieste agli organi istituzionali
competenti.
Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come
correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.
Nel merito rileva che nel C.U. n. 3 dell'1 luglio 2008, allegato al deferimento dalla Procura si legge
al titolo “Attività giovanile”: “Alle Società di 1a Categoria è fatto obbligo di partecipare con una
propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2
e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
C.U. N. 68 del 18/6/2009 – pag. 2423
La Società di 1.a Categoria che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad
esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale
per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra. l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni
pecuniarie di importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.
La partecipazione a tati attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da
infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.”
Per quanto attiene la difesa della società U.S. Cesa la C.D.T. ritiene accertata la responsabilità in
quanto, anche nel merito, brevi accertamenti presso il Comitato Regionale hanno permesso di
stabilire come nessun accordo sia mai stato ufficialmente depositato.
La fondatezza degli addebiti mossi, documentalmente provata, deriva comunque dal semplice fatto
che si tratta di due società diverse (U.S. Cesa e A.S.D. Interboys), su ognuna delle quali incombe
ogni relativo onere e pertanto non risulterebbe possibile, nemmeno per accordo societario,
derogare le proprie responsabilità a terze squadre.
Acclarata la sussistenza della violazione non resta che specificare la sanzione irrogabile nella
forbice dettata dalla norma; nella determinazione dell'ammenda da applicarsi occorre tenere in
considerazione la categoria d’appartenenza della squadra (prima) ed il verosimile “risparmio”
ottenuto dalla società.
Pur comprendendo le difficoltà palesate dalle società la finalità di diffusione del giuoco calcio
anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello
“sgravio” solo di poche società su tante altre che si impegnano efficacemente.
Pertanto appare equa la sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura pari a 1.500 euro oltre ai 20
giorni di inibizione da applicarsi a tutti i Presidenti responsabili della mancata iscrizione.
P.Q.M.
La C.D.T. applica alle società Castevecchio di Compito, A.S.D. La Sorba, A.S.D Marciano,
A.S.D Monte San Savino, A.C Pievescola, U.S.D. Stia, U.S.D Vacchereccia, U.S.D Cerbaia,
U.S.D Lajatico, Pol. Luco, F.C. Mercatale A.S.D., U.S.D Montescudaio, U.S.D Olimpia
Palazzolo e A.S.D Santacrocese l'ammenda di Euro 1.000,00 ed ai relativi Presidenti Tommasi
Walter, Mazzeschi Vittorio, Caposciutti Amelio, Paolucci Moreno, Cortigiani Massimiliano,
Cavigli Claudio, Benedetti Andrea, Presciutti Luca, Cacelli Alessandro, Rocchi Roberto,
Damiani Ottorino, Caprai Carlo, Bonini Massimo e Baldi Flavio l'inibizione per giorni 15.
Applica alle restanti società Pol. Alberese, U.S. Cesa, U.S.D Lucignano, A.C Montieri, A.S.D
Riotorto, Pol. San Donato Acli, A.S.C Sasso Rocca, A.S.D Seravezza, A.S.D Capanne, U.S
Ghivizzano, A.S.D sagginale, A.S.D Scansano, A.S.D Sporting Club 2001, A.S.D Tre Torri
Terricciola l'ammenda di Euro 1.500,00 ed ai relativi Presidenti Ficulle Nedo, Pecchi Santi,
Fabbri Fabio, Negrini Roberto, Guerci Giancarlo, Santori Maurizio, Coralli Adriano,
Bresciani Massimo, Turini Massimo, Bellandi Elso, Barducci Fabio, Giovannini Gildo,
Ferrari Alessandro, Materini Marco e Tognetti Andrea, l'inibizione per giorni 20.
Per quanto concerne la società Porta Romana, non essendo provata, allo stato degli atti, la
ricezione dei motivi di contestazione se ne dispone lo stralcio in attesa di conoscere gli esiti degli
accertamenti della segreteria.