COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare …../ stagione sportiva 2

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

…../ stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento delle Società di prima categoria Pol.

Alberese, G.S.D., Castelvecchio di Compito, U.S. Cesa, A.S.D. La Sorba, U.S.D. Lucignano,

A.S.D. Marciano, A.S.D. Monte San Savino, A.C. Montieri, A.C. Pievescola, A.S.D. Riotorto,

Pol. San Donato Acli, A.S.C. S.R.D. Sasso Rocca, A.S.D. Seravezza, U.S.D. Stia, U.S.D.

Vacchereccia, A.S.D. Capanne, U.S.D. Cerbaia, U.S. Ghivizzano, U.S.D. Lajatico, Pol. Luco

A.S.D., F.C. Mercatale A.S.D., U.S.D. Montescudaio, U.S.D. Olimpia Palazzolo, C.S. Porta

Romana, A.S.D. Sagginale, A.S.D. Santacrocese I.C., A.S.D. Scansano, A.S.D. Sporting Club

2001, A.S.D. Tre Torri Terricciola e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana,

datata 16/10/2008, la Procura Federale, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del

combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di

Giustizia Sportiva, al viceprocuratore competente, deferiva i Presidenti e le società di

appartenenza di seguito indicati:

1 Ficulle Nedo, Presidente Pol. Alberese

2 Tommasi Walter, Presidente G.S.D. Castelvecchio di Compito

3 Pecchi Santi, Presidente U.S. Cesa

4 Mazzeschi Vittorio, Presidente A.S.D. La Sorba

5 Fabbri Fabio, Presidente U.S.D. Lucignano

6 Caposciutti Amelio, Presidente A.S.D. Marciano

7 Paolucci Moreno, Presidente A.S.D. Monte San Savino

8 Negrini Roberto, Presidente A.C. Montieri

9 Cortigiani Massimiliano, Presidente A.C. Pievescola

10 Guerci Giancarlo, Presidente A.S.D. Riotorto

11 Santori Maurizio, Presidente Poi. San Donato Acli

12 Coralli Adriano, Presidente A.S.C. S.R.D. Sasso Rocca

13 Bresciani Massimo, Presidente A.S.D. Seravezza

14 Cavigli Claudio, Presidente U.S.D. Stia

15 Benedetti Andrea, Presidente U.S.D. Vacchereccia

16 Turini Massimo, Presidente A.S.D. Capanne

17 Presciutti Luca, Presidente U.S.D. Cerbaia

18 Bellandi Elso, Presidente U.S. Ghivizzano

19 Cacelli Alessandro, Presidente U.S.D. Lajatico

20 Rocchi Roberto, Presidente Pol. Luco A.S.D.

C.U. N. 68 del 18/6/2009 – pag. 2421

21 Damiani Ottorino, Presidente F.C. Mercatale A.S.D.

22 Caprai Carlo, Presidente U.S.D. Montescudaio

23 Bonini Massimo, Presidente U.S.D. Olimpia Palazzolo

24 Barducci Fabio, Presidente C.S. Porta Romana

25 Giovannini Gildo, Presidente A.S.D. Sagginale

26 Baldi Flavio, Presidente A.S.D. Santacrocese I.C.

27 Ferrari Alessandro, Presidente A.S.D. Scansano

28 Materini Marco, Presidente A.S.D. Sporting Club 2001

29 Tognetti Andrea, Presidente A.S.D. Tre Torri Terricciola

per rispondere: “i primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e

7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2008

della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 3

del 11/7/2008 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere

attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal

Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under

18 nella stagione sportiva 2008/2009 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del

C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.

All'udienza del 12 giugno 2009, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla

presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti le società:

1 Castevecchio di Compito rappresentato dal Presidente Tommasi Walter;

2 U.S. Cesa rappresentata dal Delegato Polvani Vasco;

3 A.S.D. La Sorba rappresentata dal Presidente Mazzeschi Vittorio

4 A.S.D Marciano rappresentata dal Presidente Caposciutti Amelio

5 A.S.D Monte San Savino rappresentata dal Presidente Paolucci Moreno

6 A.C Pievescola rappresentata dal delegato Anichini Francesco

7 U.S.D. Stia rappresentata dal Presidente Cavigli Claudio

8 U.S.D Vacchereccia rappresentata per delega da Gorelli Aldo

9 U.S.D Cerbaia rappresentata dal Presidente Presciutti Luca

10 U.S.D Lajatico rappresentata dal Presidente Cacelli Alessandro

11 Pol. Luco rappresentata dal delegato Fattori Armando

12 F.C. Mercatale A.S.D. rappresentata per delega da Consigli Mauro

13 U.S.D Montescudaio rappresentata dal presidente Caprai Carlo

14 U.S.D Olimpia Palazzolo rappresentata per delega da Berti Silvano

15 A.S.D Santacrocese rappresentata per delega da Pagni Claudio.

Si verificava comunque che tutte le altre società, ad esclusione del C.S. Porta Romana, erano

state regolarmente convocate a mezzo di raccomandata A.R..

Le società assenti risultano essere:

1 Pol. Alberese

2 U.S.D Lucignano

3 A.C Montieri

4 A.S.D Riotorto

5 Pol. San Donato Acli

6 A.S.C Sasso Rocca

7 A.S.D Seravezza

8 A.S.D Capanne

9 U.S Ghivizzano

10 A.S.D sagginale

11 A.S.D Scansano

12 A.S.D Sporting Club 2001

13 A.S.D Tre Torri Terricciola

Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e

quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, affermava che il deferimento

prendeva avvio da una segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo

preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

L'omissione ad avviso dell'organo di accusa, integrerebbe gli estremi della violazione di cui all'art.

32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle società e, per

immedesimazione organica, alle relative società.

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una

consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato

Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per

tabulas” le violazioni, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le

società un'ammenda pari a 1500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 20.

Il rappresentante della società Castelvecchio di Compito Sig. Tommasi Walter chiedeva, anche a

nome degli altri presenti esclusa la società U.S. Cesa, di potersi avvalere di quanto disposto

dall’art 23 C.G.S ricercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente veniva raggiunto l’accordo sulle seguenti sanzioni: per le società ammenda pari

a 1000,00 Euro e per i Presidenti inibizione pari a giorni 15.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l’accordo intervenuto dandone notizia

alle parti.

Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente relativamente alle societa’ assenti o non

interessate al patteggiamento dava atto che, la stessa società Cesa, aveva depositato una

memoria nella quale eccepiva di aver messo a disposizione i propri impianti sportivi ed il proprio

personale alla Società Interboys, società di puro settore giovanile, attraverso un accordo scritto.

Riteneva pertanto di aver sopperito così all’obbligo imposto facendo di fatto svolgere, sui propri

impianti, attività giovanile.

Il Presidente dava dunque la parola al Rappresentante della Procura il quale confermava le

richieste chiedendo applicarsi l'ammenda pari a 1500,00 Euro e per il Presidente l'inibizione di 20

giorni.

Il rappresentante della società Cesa, ribadiva quanto contenuto nella memoria pur riconoscendo

che la società Cesa, con numero di matricola diverso e quindi società a se stante rispetto alla

Interboys, non aveva partecipato direttamente a nessun campionato giovanile.

Concludeva dunque per l'inapplicabilità di qualsivoglia sanzione.

Anche la società Tre Torri Terricciola aveva trascritto le proprie difese in una memoria

tempestivamente depositata.

Nel documento si sottolinea l'ambito dilettantesco nella quale la stessa società si muove e la

difficoltà oggettiva nel reperire il campo ed i giocatori, nello scarso organico societario e nel

problematico bilancio; tali elementi renderebbero di fatto impossibile allestire una squadra di

settore giovanile.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Si deve preliminarmente rilevare che la Commissione Disciplinare adita non ha alcun potere in

sede di redazione delle norme e delle regole imposte dovendosi limitare, in qualità di organo di

Giustizia Sportiva, alla verifica dei fatti dedotti ed alla eventuale irrogazione delle sanzioni previste;

la stessa non può in alcun modo provvedere, come richiesto in alcune memorie difensive, alla

modifica o alla disapplicazione delle regole federali ed eventuali istanze finalizzate al mutamento

delle norme dedotte potrebbero esclusivamente essere richieste agli organi istituzionali

competenti.

Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come

correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.

Nel merito rileva che nel C.U. n. 3 dell'1 luglio 2008, allegato al deferimento dalla Procura si legge

al titolo “Attività giovanile”: “Alle Società di 1a Categoria è fatto obbligo di partecipare con una

propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività

Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2

e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

C.U. N. 68 del 18/6/2009 – pag. 2423

La Società di 1.a Categoria che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad

esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale

per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra. l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni

pecuniarie di importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per

l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tati attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da

infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati.

Per quanto attiene la difesa della società U.S. Cesa la C.D.T. ritiene accertata la responsabilità in

quanto, anche nel merito, brevi accertamenti presso il Comitato Regionale hanno permesso di

stabilire come nessun accordo sia mai stato ufficialmente depositato.

La fondatezza degli addebiti mossi, documentalmente provata, deriva comunque dal semplice fatto

che si tratta di due società diverse (U.S. Cesa e A.S.D. Interboys), su ognuna delle quali incombe

ogni relativo onere e pertanto non risulterebbe possibile, nemmeno per accordo societario,

derogare le proprie responsabilità a terze squadre.

Acclarata la sussistenza della violazione non resta che specificare la sanzione irrogabile nella

forbice dettata dalla norma; nella determinazione dell'ammenda da applicarsi occorre tenere in

considerazione la categoria d’appartenenza della squadra (prima) ed il verosimile “risparmio

ottenuto dalla società.

Pur comprendendo le difficoltà palesate dalle società la finalità di diffusione del giuoco calcio

anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello

sgravio” solo di poche società su tante altre che si impegnano efficacemente.

Pertanto appare equa la sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura pari a 1.500 euro oltre ai 20

giorni di inibizione da applicarsi a tutti i Presidenti responsabili della mancata iscrizione.

P.Q.M.

La C.D.T. applica alle società Castevecchio di Compito, A.S.D. La Sorba, A.S.D Marciano,

A.S.D Monte San Savino, A.C Pievescola, U.S.D. Stia, U.S.D Vacchereccia, U.S.D Cerbaia,

U.S.D Lajatico, Pol. Luco, F.C. Mercatale A.S.D., U.S.D Montescudaio, U.S.D Olimpia

Palazzolo e A.S.D Santacrocese l'ammenda di Euro 1.000,00 ed ai relativi Presidenti Tommasi

Walter, Mazzeschi Vittorio, Caposciutti Amelio, Paolucci Moreno, Cortigiani Massimiliano,

Cavigli Claudio, Benedetti Andrea, Presciutti Luca, Cacelli Alessandro, Rocchi Roberto,

Damiani Ottorino, Caprai Carlo, Bonini Massimo e Baldi Flavio l'inibizione per giorni 15.

Applica alle restanti società Pol. Alberese, U.S. Cesa, U.S.D Lucignano, A.C Montieri, A.S.D

Riotorto, Pol. San Donato Acli, A.S.C Sasso Rocca, A.S.D Seravezza, A.S.D Capanne, U.S

Ghivizzano, A.S.D sagginale, A.S.D Scansano, A.S.D Sporting Club 2001, A.S.D Tre Torri

Terricciola l'ammenda di Euro 1.500,00 ed ai relativi Presidenti Ficulle Nedo, Pecchi Santi,

Fabbri Fabio, Negrini Roberto, Guerci Giancarlo, Santori Maurizio, Coralli Adriano,

Bresciani Massimo, Turini Massimo, Bellandi Elso, Barducci Fabio, Giovannini Gildo,

Ferrari Alessandro, Materini Marco e Tognetti Andrea, l'inibizione per giorni 20.

Per quanto concerne la società Porta Romana, non essendo provata, allo stato degli atti, la

ricezione dei motivi di contestazione se ne dispone lo stralcio in attesa di conoscere gli esiti degli

accertamenti della segreteria.

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