COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 230 / stagione 2008/2009

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

230 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di :

- Pierini Luciano, Presidente della U.S.D. G.U. Taccola, per la violazione de ll’art. 1, c. 1,

del C.G.S., per considerazioni lesive della reputazione, preparazione ed imparzialità

degli Organi di Giustizia Federale e di un D.G; aver reso alla C.D.T. Toscana versioni dei

fatti contraddittorie onde ottenere la riqualificazione del ca pitano, squalificato ex art. 3

del C.G.S., e sottrarre alla squalifica altro calciatore denunciando al suo posto un

dirigente del tutto estraneo alla vicenda;

- Lami Floriano, dirigente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, per aver sottoscritto

dichiarazione non veritiera al fine di far riqualificare il capitano ed evitare la squalifica ad

altro calciatore;

- Cosci Andrea, calciatore, anch’egli per la violazione della medesima norma ascritta gli

altri tesserati, ma con riferimento all’ art. 3, c. 1, per condot ta violenta nei confronti del

D.G.;

- La Società U.S.D. G.U. Taccola, per la responsabilità diretta ed oggettiva prevista

dall’art. 4, commi 1 e 2, scaturente dal comportamento dei propri tesserati.

Una serie di vicende, iniziate in data 1 novembre 2008, co n la disputa della gara Urbino Taccola –

Cascina valida per il girone B del Campionato Juniores Regionali Toscana, si è conclusa - in data

15 gennaio 2009 - con la remissione, da parte di questa Commissione, degli atti alla Procura

Federale affinché venissero accertate, nel comportamento tenuto dai tesserati e quindi dalla

Società, eventuali violazioni alle norme del C.G.S..

L’Organo inquirente, effettuate le necessarie indagini, ha disposto il deferimento di cui in epigrafe

con nota in data 7 maggio c.a.

Questa Commissione nell’ instaurare ritualmente il contraddittorio ha disposto la discussione per la

data odierna.

E’ presente in rappresentanza del tesserato Giuliano Pierini, Presidente della Società,

il dirigente Sig. Marco Pierini, assistito dall’Avvoca to Salvatore Marino del Foro di Pisa, il quale

rappresenta altresì gli altri soggetti deferiti in virtù di mandati che contestualmente deposita.

La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini.

In apertura di dibattimento il Presidente d ella Commissione ripercorre i fatti:

il provvedimento assunto dal G.S.T. Toscana, esaminando il rapporto della gara sopraindicata, nei

confronti del capitano della squadra G.U. Taccola, ex art. 3, c. 2 C.G.S., veniva impugnato sia dal

calciatore che dalla Società che indicavano nel Dirigente Lami l’autore del lancio del pallone che

aveva provocato al D.G. dolore protrattosi per circa due minuti. Ritenute inattendibili le istanze

difensive, la Commissione respingeva il reclamo con delibera pubblicata in data 11 dicembre 2008.

Al provvedimento faceva seguito, in data 15 dello stesso mese, una nota indirizzata dal Presidente

della Società U. Taccola al Presidente del C.R.T., con la quale, dopo aver espresso giudizi non

proprio lusinghieri sul conto dell’arbitro , indicava nel calciatore Cosci l’autore del gesto, motivando

la segnalazione con la decisione assunta dalla Società di “…assegnare al giocatore Cosci Andrea

la responsabilità del gesto…”

Nota, lievemente diversa nella forma, perchè priva di quest’ultima a ffermazione, veniva trasmessa,

sotto la stessa data, sia al G.S.T. che a questa Commissione.

Dall’esame comparato delle due note il Collegio rilevava che tale “assegnazione” di responsabilità,

non confortata peraltro da alcuna ammissione di colpa da parte del calciatore Cosci, contraddiceva

la precedente dichiarazione resa dal Dirigente Lami. La Commissione, di conseguenza

confermava il provvedimento disciplinare assunto a carico del capitano della squadra e

trasmetteva gli atti alla Procura Federale.

Detto Ufficio, in sede istruttoria, assumeva a verbale le dichiarazioni del Presidente, del Dirigente

ed infine del calciatore Cosci.

Quest’ultimo tentava, dapprima, di confermare quanto dichiarato dal Lami, affermando di aver egli

colpito accidentalmente, di rimbalzo con l’avambraccio, il pallone lanciato dal dirigente che

raggiungeva il D.G..

Successivamente dichiarava di aver raccolto il pallone da terra e di averlo scagliato verso l’arbitro

ma senza rendersi conto di quanto compiuto.

Giustificava il gesto con la rabbia accumulata al termine di una gara alquanto agitata

Riteneva altresì di precisare di non aver segnalato subito l’episodio perché l’arbitro non aveva

apparentemente accusato il colpo proseguendo nel suo cammino. Aveva comunque ritenuto il

gesto non grave.

Il Dirigente Lami confermava di aver lanciato il pallone all’interno del tunnel e di aver riportato la

convinzione, fino alle dichiarazioni rese dal Cosci, di aver colpito lui il D.G..

Il Presidente, definendo il contenuto della nota indirizz ata al C.R.T.,”uno sfogo” dichiarava di aver

solo lamentato il fatto che arbitri inesperti avrebbero potuto danneggiare la Società. Ammetteva di

aver fatto cenno alla responsabilità del Lami e che al vocabolo “assegnazione” debba essere

attribuito il valore di mero refuso e non altro.

Queste le risultanze dell’istruttoria compiute dalla Procura Federale.

Il Presidente a questo punto informa il Collegio di aver ricevuto, in data 10 giugno u.s., da parte

dell’Avvocato Salvatore Marino, difensore dei soggetti deferiti, una lettera con la quale si comunica

di aver raggiunto con il Vice Procuratore Federale un accordo, ex art. 23 C.G.S., del quale allega

copia.

La proposta di accordo formulata prevede l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Presidente Pierini Giuliano, la inibizione per mesi quattro e l’ammenda di € 1.000,00(mille);

- al Dirigente Lami Floriano, la inibizione per mesi quattro;

- al calciatore Cosci Andrea, mesi quattro di squalifica;

- alla U.S.G. Urbino Taccola, l’ammenda di € 2.000,00(duemila).

Con la medesima lettera l’avvocato chiede la riabilitazione immediata del capitano Bendinelli,

facendo rilevare che fino a quel momento il calciatore ha scontato oltre sette mesi di squalifica.

Ritiene inoltre che tale riabilitazione debba assorbire la ulte riore squalifica di tre giornate

comminate al Capitano per un diverso fatto commesso nella stessa gara.

L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, conferma la proposta di definizione, ad

eccezione della sanzione dell’ammenda al Presidente per ché si tratta di sanzione esclusa dall’art.

19 del C.G.S.. Modifica pertanto la proposta di patteggiamento con riferimento a detto tesserato

determinandola, in accordo con la controparte, in mesi cinque di inibizione, confermando il resto.

La Commissione riunita in Camera di Consiglio non accoglie il provvedimento ritenendo le sanzioni

pattuite non congrue in ordine ai fatti contestati.

A tal fine rileva che la decisione da assumere deve essere circoscritta a quanto è oggetto di

deferimento. Solo giunti a conclusione si potranno e dovranno prendere decisioni che riguardino

fatti correlati con l’esito processuale.

Il Collegio è preliminarmente demandato, pertanto, a pronunziarsi sulla proposta di definizione

pattuita tra le parti come stabilito dal secondo comma del richiamato art. 23., norma del tutto

ignorata dalla difesa dei soggetti deferiti.

Nel merito ritiene che le sanzioni indicate nella proposta non siano accoglibili, in parte perché

incongrue (calciatore e dirigente) ed in parte perché inapplicabili , nella specie, come indicato dal

punto 5 dell’art. 19, integrato dal successivo punto 6, del C.G.S..(presidente), come peraltro

riconosciuto dalle parti in sede di modifica del patteggiamento.

Non può inoltre prescindere dal far notare che le considerazio ni e le richieste riportate in ordine

alla posizione del capitano sulla nota di accompagnamento alla proposta di accordo non possono

trovare collocazione in questa sede.

La richiesta di riabilitazione del capitano, contenuta nella proposta di patteggiamen to, è inoltre

irrituale perché rivolta ad Organo non competente a decidere in merito, in considerazione del fatto

che la cessazione del provvedimento cautelativo è prevista espressamente dalla norma (ultima

parte del c.2 della norma citata).

Riaperto il dibattimento interviene il rappresentante della Procura Federale il quale, premettendo

che i fatti accaduti sono del tutto provati dalla attività istruttoria, così come le responsabilità di

ciascun deferito, afferma che nel comportamento di tutti i soggetti deferiti si ravvisa la violazione

dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva come contestato. Rileva che le violazioni sono

state commesse nell’ambito dell’attività giovanile quale quella della categoria Juniores regionale;

particolarmente in tale categoria è determinante l’insegnamento dei comportamenti, cosa questa

non verificatasi nel contesto.

A tal fine si riporta alla dichiarazione del Lami in ordine all’ essere egli l’autore del lancio verso

l’Arbitro, successivamente modificata dalla Soc ietà con “l’assegnare” al Cosci la responsabilità del

gesto di violenza. Rileva, inoltre, come il calciatore Cosci abbia tenuto un comportamento omissivo

e che solo dopo due telefonate alla madre ha ammesso di essere il colpevole.

Precisa ancora nei confronti dei singoli quanto segue.

Dirigente Lami:

ha sottoscritto una dichiarazione di responsabilità, confermata in sede di istruttoria, smentita dagli

eventi successivi. Rileva le numerose contraddizioni in cui è caduto ricordando che la

identificazione del vero colpevole (Cosci) è avvenuta a seguito della ricostruzione della dinamica

dell’atto di violenza.

Presidente Pierini:

è sempre stato senza dubbio a conoscenza di tutto, specie dopo che il Cosci ha narrato l’accaduto

all’allenatore e al capitano. Ha compiuto una scelta sacrificale addossando il gesto ad un dirigente

in luogo dei calciatori ben più utili all’economia della squadra.

Calciatore Cosci:

il suo comportamento è da attribuire alla giovane età ed evidenzia che egli è stato malconsigliato,

è comunque da tener conto che ha contribuito a far giungere alla conclusione della vicenda.

Passa quindi a chiedere che la C.D. irroghi le seguenti sanzioni:

Ø al dirigente Floriano Lami, la inibizione per mesi sette;

Ø al Presidente Giuliano Pierini, la inibizione per mesi dieci;

Ø al calciatore Andrea Cosci, la squalifica per mesi nove;

Ø alla Società l’ammenda di € 3.000.

Prende la parola l’avv. Marino che illustra le posizioni degli incolpati facendo presente alcune

eccezioni di procedibilità alla Commissione rispetto al procedimento in essere.

1)  La mancata comunicazione ai sensi dell’art. 32 C.G.S. da parte della Procura

comporterebbe la nullità del deferimento e la regressione del procedimento

2)  La Commissione risulterebbe inoltre incompatibile e pertanto dovrebbe spogliarsi del

procedimento avendo già nelle precedenti decisioni di rigetto delle dichiar azioni confessorie

di alcuni tesserati, nelle trasmissioni alla procura degli atti per le successive indagini ed

infine nel negare la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 proposta nell’odierna

udienza, implicitamente espresso il proprio giudi zio.

La C.D.T.T. sospende il dibattimento ed esamina, in Camera di consiglio, le sollevate eccezioni

osservando quanto segue.

Per quanto attiene alla prima doglianza occorre rilevare che l’art. 32 non stabilisce, come

erroneamente riportato, alcuna forma di nullità degli atti successivi preoccupandosi semplicemente

di rendere edotti i deferiti dell’oggetto delle contestazioni al fine di consentire l’esplicazione dei

diritti di difesa, contestazioni che nel caso di specie non possono in alcun modo essere ri tenute

non a conoscenza delle parti.

I fatti sono relativi al novembre del 2008 e la Società ed i singoli tesserati hanno avuto ben modo di

conoscere le carte come dimostra la richiesta di patteggiamento formulata nella presente udienza.

La parificazione totale delle regole processuali dell’ordinamento statale, siano esse derivate dal

Codice di Procedura penale che civile, non può essere accolta in seno al procedimento sportivo

che si caratterizza, con norme e regole distinte, per la necessità di celere def inizione dei

procedimenti.

Pur rilevando che, almeno per alcuni dei membri delle precedenti sedute, la CDT risultava

diversamente composta, deve osservarsi che risulterebbe impossibile determinare una diversa

competenza che non è assolutamente codificata e prevista nelle carte federali; sia come sanzione

di incompatibilità sia come identificazione dell’ipotetico Giudice competente.

I diritti di difesa delle parti appaiono dunque assolutamente tutelati e soddisfatti nel corso dell’intera

vicenda processuale.

Pertanto la CDT rigetta le questioni pregiudiziali e dispone che si proceda oltre.

L’avvocato Marino riprende la parola e ripercorre la vicenda fino dall’inizio mettendo in risalto il

fatto che non vi è mai stata certezza sull’autore del fatto la cui iden tificazione è avvenuta solo in

base a deduzioni e non ad accertamento. La società aveva indicato l’autore del gesto nel Cosci in

due lettere, inviate una al Presidente della Commissione ed una al Presidente del Comitato

Regionale perchè effettivamente resp onsabile. Quindi, fin da quella data il colpevole era noto.

Ritiene le considerazioni espresse dalla Procura non pertinenti perché riferite a cosa giudicata e

sostiene che il Presidente della società non può essere punito perché egli non ha tenuto un

comportamento “malizioso” avendo indicato vero autore del gesto. Perciò, non può essere

accusato di avere creato la “bufala” per ingannare qualcuno. Per quanto riguarda l’uso del termine

“assegnazione” esso non ha altro significato che quello di identificazion e. Rileva ancora la

concomitanza della data della lettera inviata dal Presidente Pierini con la data in cui l’arbitro ha

ritenuto possibile che il Cosci fosse l’autore del gesto. In ogni caso il Presidente, presente solo

occasionalmente in società, non può avere architettato il tutto.

Il Lami, confermando in sede di indagine, la dichiarazione di responsabilità allegata al reclamo.

afferma di avere lanciato il pallone verso il D.G. credendo di essere stato lui a colpirlo. Tale

affermazione non esclude che ol tre a lui il pallone sia stato lanciato dal Cosci.

Nell’illustrare la posizione del Cosci, l’Avvocato dichiara che, quando egli ha saputo che il capitano

era stato squalificato, si confidò con il proprio allenatore che, però, il giorno successivo alla gara di

cui si parla, fu esonerato. Quando seppe che il ricorso presentato per il capitano era stato rigettato,

disse ai suoi dirigenti che era stato lui l’autore del lancio del pallone verso il D.G., quindi il

difensore ritiene che non vi sia stata alcuna fur bizia da parte del Cosci. Evidenzia che tale

dichiarazione è contemporanea alla pubblicazione della prima decisione emessa da questa

Commissione. Giustifica il Cosci con la giovane età che ha causato la stizza e afferma che il suo

gesto non fu volontario ma dovuto solo ad un gesto di rabbia a seguito di alcune decisioni del

D.G.., inoltre nessuna conseguenza fisica ha subito l’arbitro, al di là di un leggero dolore. Conclude

richiedendo la revoca della ordinanza di diniego del patteggiamento non potendo l a sanzione

essere maggiore di quella concordata con la Procura.

Ribadisce infine la richiesta di comprendere le ulteriori 3 giornate di squalifica inflitte al capitano nel

periodo da questi già scontato nonché la sua immediata riqualificazione.

Interviene l’avvocato Stefanini il quale precisa che il Presidente non poteva non essere a

conoscenza dell’accaduto dato che il Cosci ne aveva parlato non solo con l’allenatore ma anche

con il capitano squalificato. Ricorda infine che questo colloquio è avvenuto in data 7 novembre

2008 e che la lettera del Lami è datata 12 novembre dello stesso anno.

Chiuso il dibattimento, la C.D. in Camera di Consiglio passa a decisione rilevando quanto segue.

Il deferimento di tutti i tesserati è assolutamente fondato come viene d imostrato dagli atti istruttori.

Infatti il calciatore Cosci, con dichiarazione confessoria, resa peraltro dopo ulteriore

tergiversazione, ha confermato di essere egli l’autore del lancio del pallone contro l’arbitro,

descrivendone la dinamica, sia pure a ttribuendo al gesto un significato di stizza e senza intenzione

di colpirlo.

E’ comunque da rilevare che la certezza sulla colpevolezza del Cosci è stata raggiunta solo dopo

il rinvio degli atti effettuato da questa C.D., ovvero essa è emersa dagli “ sviluppi immediatamente

successivi (che) ne hanno insospettabilmente confermato la responsabilità” come pienamente

riconosciuto nella proposta di patteggiamento qui pervenuta.

La dichiarazione di colpevolezza del Cosci, oltre a identificare finalmente l’autore d el gesto di

violenza, dimostra la non veridicità della dichiarazione autoaccusatoria resa, in sede di

opposizione al provvedimento del G.S., dal Lami. Tale dichiarazione è stata resa, evidentemente,

per evitare la sanzione al capitano, comportamento che de termina la violazione dell’articolo 1,

comma 1, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste.

La infrazione commessa dal Dirigente Lami è aggravata dal ruolo ricoperto di dirigente

accompagnatore di una squadra juniores.

Di tutta evidenza è anche la responsabilità del Presidente della Società il quale, oltre a non

approfondire, a seguito della decisione del G.S., la vicenda, ha del tutto avallato la dichiarazione di

colpevolezza del Lami volta, non già ad identificare il colpevole, quanto a trar re in inganno gli

organi disciplinari.

Tuttavia la Commissione osserva che, dall’esame degli atti e dei comportamenti tenuti in sede di

discussione, l’attività del Presidente appare essere indotta da elementi e fattori esterni piuttosto

che dalla sua attività concreta e diretta.

Sintomatiche sono comunque, a proposito della fondatezza del deferimento, le frasi pronunciate

dal calciatore in sede istruttoria telefonando alla madre : ” ho esposto la versione che sappiamo”

cui segue “ho deciso di dire come sono andate davvero le cose”

Ciò dà evidenza della precisa volontà dei dirigenti di non indicare il reale svolgimento dei fatti,

obbligando anche il calciatore Cosci a fornire, inizialmente, una versione di comodo,

appositamente concordata, con la conseguenza che le dichiarazioni a difesa del Dirigente e del

Presidente appaiono irrilevanti e pretestuose. Infatti tali dichiarazioni sono basate su mere

deduzioni non suffragate da alcuna prova concreta, da testimonianze.

E’ altresì da tener conto che la violazione è avvenuta attraverso una serie successiva di

comportamenti, reiterata dai medesimi soggetti anche in sede di indagine.

Da quanto fin qui esposto non può non rilevarsi come le sanzioni derivanti dal cosiddetto

“patteggiamento” non possono considerarsi con grue specie se comparate con le decisioni assunte

da questa C.D. in precedenti, simili occasioni.

Prima di concludere comunque la C.D.T.T., in applicazione di un elementare principio di

trasparenza e di correttezza, ritiene di dover precisare quanto segue .

Nei confronti del Bendinelli, soggetto qui non deferito, questa C.D.T.T non può assumere alcun

provvedimento se non la sua riabilitazione per l’avvenuta individuazione dell’autore dell’atto di

violenza. La difesa dimentica che la squalifica di tre giorna te, che si pretende dover essere

riassorbita per effetto della riabilitazione, nulla ha a che fare con la sanzione prevista dall’articolo 3

del C.G.S.. Essa deriva da un autonomo provvedimento del G.S.T. in ordine al quale questa

Commissione si è pronunciata con la decisione pubblicata sul Comunicato n. 31 in data

11.12.2008 di cui si riporta la parte dispositiva : “Per i motivi esposti la C.D.T.T respinge i

reclami così come riuniti confermando in toto le decisione del G.S . sottolineando che la

squalifica di tre giornate di gara dovrà essere scontata al termine di quella inflitta a tempo”.

Detta decisione è divenuta definitiva.

Per quanto riguarda la doglianza relativa alla lunga squalifica fin qui scontata dal capitano, è

appena il caso di rilevare che es sa avrebbe avuto minore durata ove la Società avesse

immediatamente segnalato con certezza il colpevole.

P.Q.M.

la C.D.T.T. delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

Tesserati –

Ø Al tesserato Pierini Giuliano, Presidente, la inibizione per mesi sei;

Ø Al tesserato Lami Floriano, Dirigente della medesima Società, la inibizione per mesi sette;

Ø Al calciatore Cosci Andrea, in base ai precedenti specifici di questo giudice, tenuto in ogni

caso conto della sia pur tardiva resipiscenza, la squalifica per mesi nove;

Società –

Ø Alla U.S.G. Urbino Taccola la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila).

In considerazione dell’avvenuto riconoscimento del colpevole dell’atto di violenza nei confronti del

D.G., il Collegio dispone la immediata riabilitazione del capitano della squadra Sig. Bendinelli

Leonardo nei limiti di cui in parte motiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it