COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

243/stagione sportiva 2008/09

Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Galeotta, avverso alla squalifica

inflitta dal G.S. all’allenatore Poggi Aldo fino al 21/10/2009 nonché avverso l’ammenda di

Euro 400,00 (C.U. n. 47 del 21/05/2009).

L’Associazione Sportiva Dilettantesca Galeotta, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa

C.D. contestando le decisioni del G.S., adottate sia nei confronti del tesserato sopra riportato che

della stessa società, con riferimen to a quanto avvenuto, in data 16 maggio 2009, nel corso

dell’incontro disputato contro la società ospitante Nuovo Orione.

Il G.S. motivava così le proprie decisioni:

A carico della società Galeotta ammenda di Euro 400,00

Propri sostenitori per tutta la gara offendevano e minacciavano reiteratamente il D.G. Inoltre

alcuni di questi a fine gara cercavano di forzare il cancello d’ingresso agli spogliatoi colpendolo con

calci e scuotendo l’attigua rete di recinzione con atteggiamento minaccioso. Nel contempo

continuavano ad offendere e minacciare il D.G. e i dirigenti ospitanti che a forza mantenevano

chiuso il cancello di ingresso al recinto spogliatoi. ”.

A carico dell’allenatore Poggi Aldo squalifica fino al 21/10/2009

Espulso per essere entrato indebitame nte sul terreno di gioco incitando un proprio giocatore a

commettere atti violenti nei confronti di un avversario, di poi rivolgendosi verso il D.G. lo

apostrofava in maniera gravemente irriguardosa. Posizionatosi all’esterno del recinto di gioco

reiterava ulteriormente tale comportamento. A fine gara inoltre tentava di entrare nel recinto

spogliatoi, non riuscendovi per la fattiva collaborazione dei dirigenti locali ”.

La Società reclamante, con un ricorso ben motivato, analizza singolarmente le contestate

violazioni eccependo la limitata analisi del D.G. che non avrebbe descritto gli atteggiamenti

provocatori, minacciosi ed offensivi posti in essere dai tifosi della Società Nuovo Orione.

Molti tifosi della società Galeotta apparterrebbero alle forze dell’or dine e pertanto i medesimi si

sarebbero certamente astenuti dal compiere condotte, anche penalmente antigiuridiche “ per la cui

procedibilità non necessiterebbe neppure alcuna querela di parte (si procederebbe d’Ufficio) ”.

Quanto contenuto nell’allegato al rapporto di gara non sarebbe frutto di un giudizio sereno e

ponderato del D.G., ma risulterebbe “ inficiato dall’onda emotiva, nonché dalla modesta esperienza

dello stesso nel dirigere l’incontro”.

Pur ammettendo che l’atteggiamento posto in essere dall’all enatore Aldo Poggi possa essere

definito “non conforme ai canoni di civile convivenza ”, ritiene che la squalifica fino alla data del

21/10/2009 sia sproporzionata anche in relazione alle molteplici provocazioni subite dallo stesso

ad opera, sia degli avversari che della tifoseria locale; i medesimi lo avrebbero apostrofato,

dall’esterno del recinto di gioco, con frasi ingiuriose ed offensive che ne provocavano la giustificata

ma censurabile reazione.

Conclude pertanto per una riduzione dei due provvedimenti .

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Occorre preliminarmente precisare che le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione

arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso

nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.

Il D.G. inoltre nel supplemento, espressamente richiesto da quest’organo giudicante, provvede a

ripercorrere l’intero atto d’impugnazione particolareggiando e specifica ndo ulteriormente quanto

dedotto nell’originario rapporto di gara e nel relativo allegato con ciò smentendo tutte le tesi

difensive proposte e negando comportamenti illeciti degli avversari i cui tesserati si sarebbero

invece adoperati per riportare la calma in campo e fuori.

Al di là dei rilievi di ordine penale ipotizzati le condotte aggressive ed offensive illecite

poste in essere dai tifosi, qualsiasi sia il loro specifico lavoro, sono ampiamente dettagliate

dal D.G. Che le descrive nei particolari non certo edificanti.

Il fatto poi che il Poggi ricoprisse la carica di allenatore onerava il medesimo di una maggior

attenzione nell’ottemperanza a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice,

anche con riguardo all’esempio fornito alla squa dra, giustificando pienamente della

squalifica comminata.

La pluralità delle condotte illecite compiute sia dall’allenatore che dai sostenitori giustifica

pienamente i due provvedimenti impugnati e la relativa entità ponendosi in linea con analoghe

decisioni di quest’organo di giustizia.

P.Q.M.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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