COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 125 del 25/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare LAY-OUT JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 125 del 25/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
LAY-OUT JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NOCERA UMBRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
UMBERTIDE TIBERIS – NOCERA DISPUTATA IL 23.05.2009 A PADULE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
27.05.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
· PER SQUALIFICA AL CALCIATORE BERISHA ALBAN FINO AL 31.12.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.06.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione
e richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I fatti descritti dal Direttore di gara, posti in essere dal calciatore Berisha Alban appaiono gravi e dunque
meritevoli di adeguata sanzione.
Considerata tuttavia l’assenza di sostanziali pregiudizi all’integrità fisica del Direttore di gara, si ritiene
equo contenere la sanzione nella squalifica fino al 31.10.2009.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Berisha Alban fino
al 31.10.2009.
· DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.