COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE DELLA A.S.D. ASSISIUM M

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE DELLA A.S.D. ASSISIUM MANCINELLI CARLO IN

RIFERIMENTO ALLA GARA COSTANO / ASSISIUM DISPUTATA IL 07.03.2009 A COSTANO (AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA

DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

PER INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 31.03.2011.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente suddetto, adducendo i seguenti motivi: eccessività

della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il comportamento tenuto dal dirigente Mancinelli Carlo è stato puntualmente descritto dal direttore di

gara in sede di audizione dinanzi a questa Commissione.

In particolare l’arbitro ha ribadito che il pugno sferratogli alle spalle dal Mancinelli è stato violento e

mirato, tanto da costringerlo a sospendere la gara per circa due minuti a causa del dolore provato.

Il fatto è senza dubbio da considerarsi grave e meritevole di adeguata sanzione; il provvedimento del

G.S. appare congruo e commisurato alla violazione commessa dal Mancinelli e pertanto meritevole di

conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo confermando integralmente la decisione del G.S..

· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

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