COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare TEGORIA (PLAY-OFF) NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
TEGORIA (PLAY-OFF)
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ GUARDEGE E COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUARDEGE /
COLONIA DISPUTATA IL 26.04.2009 A GUARDEA (TR) (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI IN DATA 30.04.2009 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
PER PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.05.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo entrambe le Società, adducendo i seguenti motivi: insussistenza dei
presupposti per la irrogazione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei reclami per connessione oggettiva.
Ciò premesso, questa Commissione rileva che entrambe le Società reclamanti, con atti sostanzialmente
identici, hanno impugnato la decisione del G.S. unicamente sotto il profilo dell’illegittimità della sanzione
relativa alla perdita della gara, adducendo che – in realtà – non si sarebbe verificato il venir meno del
numero minimo di giocatori necessario per la prosecuzione della gara stessa.
Le sanzioni relative alle squalifiche dei calciatori ed alle ammende non sono state contestate; quella
invece relativa all’esclusione dalla competizione non risulta oggetto di specifico reclamo in sede di
conclusioni, anche se ne viene fatto cenno nell’ambito delle motivazioni dei ricorsi.
Anche a voler ritenere che la sanzione relativa all’esclusione dalla competizione possa essere stata
oggetto di reclamo, sta di fatto che alcun particolare argomento è stato comunque addotto a sostegno di
tale pretesa dalle due Società.
Tale circostanza, unitamente al fatto che – come detto – i fatti relativi alle squalifiche dei calciatori ed
alle ammende devono considerarsi pacifici, anche perché non impugnati, induce questa Commissione a
ritenere congrua la sanzione dell’esclusione dalla competizione inflitta dal G.S., attesa la indubbia gravità
dei numerosi episodi descritti nel referto di gara, che hanno visto protagonisti molti calciatori, dirigenti e
sostenitori di entrambe le squadre.
Quanto precede è assorbente in ordine al motivo di ricorso relativo alla mancanza del numero minimo di
calciatori per la prosecuzione della gara, in quanto l’eventuale accoglimento del reclamo sul punto
determinerebbe un’ipotetica ripetizione della gara comunque impossibile stante la sopra evidenziata
sanzione dell’esclusione delle due Società dalla competizione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.