COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DISTRETTUALE DI FOLIGNO) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 117 del 22/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DISTRETTUALE DI FOLIGNO)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.C. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MASSA

MARTANA / S.ERACLIO DISPUTATA IL 19.04.2009 A MASSA MARTANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 35 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL

22.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BAGLIONI ALESSANDRO FINO AL 20.04.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo della citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle

sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il comportamento violento ed irriguardoso tenuto dal calciatore Baglioni Alessandro nei confronti del

direttore di gara è stato confermato da quest’ultimo nell’odierna audizione dinanzi a questa Commissione.

Anche la società, peraltro, ha ammesso i fatti condannando il comportamento tenuto dal proprio

calciatore. In merito al gesto fatto dal Baglioni nei confronti del direttore di gara e più precisamente di aver

colpito il medesimo con un dito sulla fronte , lo stesso non ha provocato alcun dolore al direttore di gara.

Tutto ciò premesso, a parere di questa Commissione, la squalifica può essere contenuta a 31.01.2010.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.C. Massa Martana, riduce la squalifica

inflitta al calciatore Baglioni Alessandro fino al 31.01.2010.

· DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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