COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MORANO / CITERNA

DISPUTATA IL 10.05.2009 A MORANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.

113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.05.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

- PER AMMENDA DI €.250,00;

- PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 12.06.2009;

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PACINI ANDREA PER 6 GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e

richiesta di riduzione delle medesime.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Quanto dedotto dalla società reclamante non trova alcuna conferma nei referti redatti dal direttore di gara e dal

suo assistente, i quali hanno dettagliatamente evidenziato i comportamenti gravemente antisportivi posti in

essere dal pubblico, dal dirigente Rinaldini e dal calciatore Pacini.

Il reclamo deve essere pertanto respinto con integrale conferma delle decisioni assunte dal G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.

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