F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009 6) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 20 Luglio 2009

6) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FODERARO GIOVANNI SEGUITO GARA CIVITAVECCHIA/VITERBESE DEL 10.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 dell’11.5.2009)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 155 del giorno 11.5.2009, irrogava a carico di Foderaro Giovanni, calciatore tesserato dalla società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una testata al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e cagionandogli stordimento acuto tanto da rendere necessario l’assistenza dei sanitari.” Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività della sanzione assumendo che il Foderaro sarebbe stato provocato dal calciatore avversario successivamente da lui colpito. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e, in ogni caso, riportati negli atti del procedimento e che le circostanze dedotte dalla ricorrente non risultano dagli atti. Ritenuto in definitiva che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo (art. 19, n. 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it