F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMM

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 11 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO FEDERALE E 94, COMMA 2 NOIF, ASCRITTA AL CALCIATORE CORDUA ERMANNO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA RECLAMANTE (NOTA N. 5998/799PF/07-08/SP/MS/VDB DEL 2.4.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009)

2) RICORSO DEL CALCIATORE CORDUA ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO FEDERALE ED ALL’ART. 94, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 30.4.2009)

Nell’interesse del signor Ermanno Cordua veniva notificato in data 24.08.2007 atto di precetto alla società Scafatese con l’intimazione di pagamento per un assegno bancario per € 10.000,00 a detta del Cordua non pagato. La società Scafatese conveniva - con atto di citazione, notificato in data 11.09.2007, in opposizione a precetto di pagamento - avanti il Tribunale di Nocera Inferiore il Cordua. Successivamente il Cordua con atto notificato in data 22.11.2007, pignorava le somme dovute e debende dalla Lega Professionisti alla Scafatese citando all’udienza avanti il Tribunale di Firenze del 28.12.2007. Faceva seguito l’opposizione all’esecuzione, avanti il Tribunale di Firenze, proposta dalla Scafatese il 19.12.2007. La Lega Nazionale Professionisti con nota del 31.11.2007 chiedeva alla Procura Federale di procedersi nei confronti del Cordua per violazione della “c.d. clausola compromissoria” avendo egli proposto pignoramento presso terzi senza autorizzazione federale. Il Procuratore Federale – dopo espletata attività d’indagine – deferiva il calciatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 C.G.S., 30 comma 2 Statuto Federale e 94 comma 2 N.O.I.F., non avendo appunto il medesimo ottenuto l’autorizzazione prima di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria nemmeno comunicando preventivamente la propria iniziativa. A titolo di responsabilità oggettiva veniva deferita la società Casale Calcio presso cui il calciatore Cordua era tesserato. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 85/2009) fissata la comparizione delle parti ed introitata in decisione la questione comminava al Cordua la squalifica per mesi sei e l’ammenda di € 5.000,00 ed alla società Casale Calcio l’ammenda di € 5.000,00. Proponevano impugnazione le parti rilevando l’erroneità della decisione sulla scorta di una serie di elementi articolatamente illustrati. Ritiene questa Corte, sentiti i difensori presenti ed il rappresentante della Procura Federale – riunendo, data la connessione oggettiva e soggettiva della vicenda le due impugnazioni – come l’impugnazione sia fondata. Infatti giova premettere come il primo atto introduttivo di un giudizio avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria non è stato il pignoramento, notificato ad istanza del calciatore il 22.11.2007 avanti il Tribunale di Firenze, bensì l’atto di citazione in opposizione al precetto notificato in data 11.09.2007 ad istanza della Società Scafatese. Così ricostruita allora l’esatta genesi della vicenda giova soffermarsi sul dato saliente della natura del titolo di credito, nella specie assegno, per sua struttura caratterizzato dall’astrattezza, di cui il calciatore ha chiesto il pagamento, anche a mezzo di azione esecutiva. In detto contesto ed alla luce di tali dati paiono cogliere nel segno le affermazioni della difesa quando evidenziano come il credito poteva rientrare tra quelli di cui all’art. 94, comma 1, lett. a) N.O.I.F. fornendo a questo proposito un principio di prova costituito dall’accordo economico del 18.08.2006. Del resto non risulta che la società Scafatese che come visto aveva analogamente introdotto giudizio avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria senza rispettare il vincolo della c.d. clausola compromissoria sia stata in qualche maniera perseguita dovendosi così ritenere che la vicenda anche per l’accusa sia inquadrabile nel novero del citato art. 94, comma 1, lett. a) N.O.I.F.. Da tutto quanto sopra emerge come appunto non fosse richiesta alcuna preventiva autorizzazione federale ma una mera comunicazione essendo così – in virtù della decisione della Commissione Disciplinare emanata in caso identico riguardante il calciatore Marco Bonura cfr. Com. Uff. n. 131 del 17.1.2007 citata dalla difesa – a questo proposito equipollente la notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi proprio alla Lega di competenza. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi come sopra proposti dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e dal calciatore Cordua Ermanno, li accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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