F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009 2) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C. INTERNAZIONA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009

2) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CATANIA DEL 13.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 16.9.2008)

La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 61 del 16.9.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Muntari Sulley Ali “perché, a giuoco fermo, colpiva un avversario con una manata alla bocca provocandogli fuoriuscita di sangue dalle gengive e costringendolo ad abbandonare il terreno di giuoco per le cure del caso”. Eccepisce la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. che il Giudice Sportivo ha erroneamente qualificato la condotta posta in essere dal calciatore Muntary Sulley Ali come violenta nei confronti dell’avversario ai sensi dell’art. 19, comma quarto, lett. b) C.G.S.. Tale qualificazione appare incondivisibile dalla reclamante in quanto non si capisce in che modo il gesto di Muntari possa essere connotato da violenza, dal momento che una manata è cosa ben diversa da un calcio, una gomitata o un pugno. Eccepisce inoltre che il gesto del Muntari è stato la conseguenza di una precedente condotta irregolare del suo avversario, invocando quindi l’attenuante della provocazione. La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata ai precedenti casi analoghi in materia. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, ritiene la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo congrua in considerazione del fatto che la condotta del calciatore Muntari veniva tenuta a gioco fermo e che, pur potendo essere considerata la manata - in sede di pura teoria - un gesto meno grave rispetto ad un calcio o ad un pugno, nel concreto è stato atto violento, che peraltro ha provocato la fuoriuscita di sangue dalle gengive dell’avversario. Questa Corte di Giustizia Federale quindi, esaminato il reclamo in oggetto e le eccezioni presentate, ritiene che per quanto avvenuto, si ricada nell’applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., senza applicazione delle attenuanti e pertanto respinge il ricorso in esame ed ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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