F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009 4) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMME
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009
4) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BARI DEL 7.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone/Bari, disputato in data 7.9.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. 55 del 9.9.2008, sanzionava la società Frosinone Calcio S.r.l. con l’ammenda di € 10.000,00, “per avere i suoi sostenitori, negli ultimi minuti della gara, colpito ripetutamente con sputi un Assistente”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Frosinone Calcio S.r.l., la quale, in sintesi, sostiene che l’ammenda inflitta sia eccessiva rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori, in quanto lo stesso non può essere considerato quale fatto violento e, pertanto, essere sanzionato nei termini stabiliti dall’art. 14, comma 1, C.G.S. A sostegno di tale argomentazione la ricorrente richiama numerosi casi nei quali, anche in presenza di circostanze più gravi di quelle oggetto del presente procedimento, la sanzione inflitta è stata inferiore rispetto a quella comminata alla Frosinone Calcio S.r.l.. Per tali motivi la ricorrente ha richiesto la riduzione dell’ammenda irrogata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 19.9.2008, è presente il legale nominato dalla ricorrente, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte, esaminati gli atti, rileva, che il denunciato comportamento dei sostenitori della società Frosinone Calcio S.r.l., pur offensivo per la dignità dell’assistente di gara, non risulta lesivo dell’incolumità fisica dello stesso e, pertanto, sanzionato in misura inferiore rispetto all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 7.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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