F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 27 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 22 maggio 2009 2) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 27 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 22 maggio 2009

2) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CORONA GIORGIO SEGUITO GARA MANTOVA/PISA DEL

14.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 128 del 18.11.2008)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Mantova/Pisa, disputato in data 14.11.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Giorgio Corona la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver colpito volontariamente con uno schiaffo al viso un avversario. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Mantova S.r.l., la quale lamenta la non volontarietà del gesto del signor Corona e chiede la riduzione della sanzione comminata o la sua commutazione in ammonizione o ammenda. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.11.2008, nessuno è comparso per la A.C. Mantova S.r.l.. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Giorgio Corona, per come refertato, evidentemente intenzionale, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 C.G.S. lett. b), il quale prevede quale minimo edittale (già comminato da Giudice Sportivo) la squalifica di 3 giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Mantonva S.r.l. di Mantova e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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