F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009 1) RICORSO DEL F.C. PARMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009

1) RICORSO DEL F.C. PARMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCONE GIULIO SEGUITO GARA PARMA/CITTADELLA DEL 19.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Giulio Falcone la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per aver al 38° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito da terra con un calcio in petto un avversario”. A seguito di tale fallo di gioco, il Falcone veniva espulso dall’arbitro, così come correttamente riportato da questi nel proprio referto. L’arbitro parla di fallo verificatosi a gioco fermo, immediatamente dopo che la palla usciva dalla linea laterale. Ciò sottolinea la gratuità del gesto del Falcone, il quale disinteressandosi del pallone che usciva dal campo, si “preoccupava” , invece, di colpire l’avversario con un calcio al petto. Tale atteggiamento estremamente futile e gratuito veniva, però, subito dopo attenuato dal fatto, come riportato dall’arbitro, che l’avversario colpito si trovava già a terra anch’egli, come il Falcone, dopo il contrasto. Ciò attenua sicuramente la portata anche della volontarietà del fallo, in quanto pone temporalmente il fallo quasi nell’immediatezza del contrasto e non lo colloca al di fuori del gioco. Ad ogni modo , a seguito del fallo, il Falcone veniva espulso dall’arbitro. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il F.C. Parma per conto del Falcone, all’uopo contestando in particolare le tre giornate di squalifica derivanti dalla condotta del calciatore e chiedendone la riduzione, magari commutando la terza giornata in un’ammenda. Il reclamo è parzialmente fondato e, per l’effetto, va accolto per le seguenti considerazioni. Sul merito della condotta tenuta dal Falcone non v’ è dubbio che un gesto volontario vi sia stato, al di là del tentativo, senz’altro apprezzabile tecnicamente, da parte della difesa della società parmense di attribuire il calcio al solo contrasto di gioco avuto dal Falcone con il Meggiorini. L’atto di violenza c’ è stato, come si evince dai fotogrammi, anche se mitigato dalla vis agonistica. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Anche la volontarietà c’è stata, tanto che l’arbitro, al di là di quello che poi ha riportato nel proprio referto, ha espulso il Falcone. Tale volontarietà è, però, come si ricordava sopra fortemente connotata dall’impulso, in quanto il calcio sarebbe stato sferrato contestualmente alla caduta a seguito del contrasto. E’ sulla definizione di giuoco fermo che si appuntano, però, le perplessità più marcate, in quanto il pallone stava uscendo dal terreno di gioco: trattasi di gioco che sta per fermarsi, ma la sicurezza che il colpo sia stato inferto, quando già il gioco era completamente fermo, non c’è. In definitiva, il gesto dl Falcone potrebbe essere attenuato in linea con quanto già statuito da questa Corte, derubricando la terza giornata in un’ammenda a carico del calciatore. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Parma di Parma, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcone Giulio a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00. Dispone restituire la tassa reclamo.

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