F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 30 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DELL’A.S.D. TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALLETTO MIRKO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRAPANI/CITTÀ DI VITTORIA DEL 17.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 21.1.2009)

Con ricorso del 23.1.2009 la società Trapani Calcio impugnava il provvedimento di cui in epigrafe. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale all’esito della gara sopra indicato sanzionava con la squalifica per 3 giornate di gara il calciatore Alletto Mirko perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, si rifiutava di lasciare il terreno gioco e, nell’occasione profferiva all’arbitro espressioni gravemente offensive. Veniva allontanato da un proprio compagno di squadra”, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19.4 b) C.G.S.. Sosteneva la reclamante, con stringati motivi, che il calciatore risultava essere particolarmente nervoso per la sua espulsione ma dava una “rivisitazione” del comportamento dello stesso ritenendolo non “offensivo e minaccioso” nei confronti dei direttore di gara, concludeva chiedendo una riduzione della sanzione, pur riconoscendo l’eccessiva intemperanza dell’Alletto. Il reclamo deve essere respinto; riconsiderati i fatti ed il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso del calciatore – tanto da richiedere l’intervento di un compagno al fine dell’allontanamento dal terreno di gioco – la Corte ridetermina la sanzione infliggendo complessivamente quattro giornate di squalifica al calciatore Alletto Mirko. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Trapani Calcio di Trapani rideterminando la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Alletto Mirko. Dispone addebitare la tassa reclamo.

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