F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DEL CALCIATORE BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 09 Giugno2009

2) RICORSO DEL CALCIATORE BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA COMO/ITALA SAN MARCO DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.- 88/DIV del 27.1.2009)

Il calciatore David Balleri, della società Calcio Como reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il quale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 88/DIV del 27.1.2009, lo ha squalificato per 3 gare effettive “per comportamento gravemente scorretto e provocatorio nei confronti della tifoseria ospite” e perché, una volta espulso, “rivolgeva all’assistente arbitrale una frase offensiva”. Nel proprio ricorso, il Balleri sostiene che per quanto attiene alla prima condotta sanzionata, quella del comportamento scorretto nei confronti del pubblico ospite, esso è derivato dalle provocazioni da essa ricevute. Aggiunge che tali comportamenti non avrebbero prodotto conseguenze gravi sugli spalti e invoca l’art. 16, comma 1 C.G.S., che prevede la valutabilità di circostanze attenuanti da parte degli Organi della Giustizia Sportiva. Per quanto attiene al secondo comportamento sanzionato, quello dell’offesa all’assistente arbitrale pronunciata nell’uscire dal campo, il ricorso propone due argomenti difensivi. Senza contestare il fatto di aver pronunciato l’epiteto offensivo riportato nel referto, il reclamante sostiene che non sia provato che tale epiteto sia stato indirizzato all’assistente arbitrale. Dall’incertezza probatoria, il reclamo fa derivare la richiesta di ridimensionamento della squalifica decisa dal Giudice Sportivo. Un secondo profilo di argomentazione trae vigore dalla considerazione che il calciatore reclamante è stato espulso al 30° minuto del primo tempo, dal che deriverebbe l’estensione effettiva della sospensione a quasi quattro giornate, il che configurerebbe, ad avviso del reclamante, una sanzione eccessivamente afflittiva. Il reclamante conclude chiedendo la riduzione della squalifica da tre a due giornate. La Corte osserva che per quanto attiene al primo profilo argomentativo, le circostanze rilevate sono inconsistenti, sia perché le provocazioni del pubblico non possono costituire giustificazione per comportamenti gravemente antisportivi come quello sanzionato, sia perché il fatto che non si siano verificati episodi di violenza sugli spalti dovrebbe semmai attribuirsi alla disciplina dei tifosi ospiti e non certo alla qualità del comportamento del calciatore espulso. Quanto alla prova del destinatario dell’insulto, le considerazioni difensive non appaiono rilevanti. Quanto alla proposta di computare la giornata nella quale si è verificata l’espulsione fra quelle di squalifica, infine, la Corte osserva che si tratterebbe di un criterio del tutto estraneo ai principi dell’ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Balleri David e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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