F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 22 Giugno2009 4) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 22 Giugno2009

4) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCO/CESENA DEL 15.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

Con preannuncio di reclamo del 19.2.2009 la Calcio Lecco 1912 S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009). Questi in sintesi i fatti: - durante la partita Lecco/Cesena del 15.2.2009, valevole per il Campionato Nazionale di 1ª Divisione – Girone A, l’arbitro assegnava un calcio di rigore alla squadra ospite; questo fatto scatenava l’ira dei sostenitori del Lecco che, assiepatisi sulla rete di recinzione del campo (che dista soltanto due metri dal terreno di gioco ed immediatamente dietro le panchine), iniziavano ad insultare pesantemente la terna arbitrale e il collaboratore della Procura Federale il quale veniva raggiunto anche da sputi. Quest’ultimo si rivolgeva al dirigente accompagnatore del Lecco presente in panchina chiedendogli di intervenire con stewards od altro personale per far smettere i tifosi più facinorosi ma questi, rispondendo che non era colpa loro ma dell’arbitro, non interveniva in alcun modo per calmare la situazione. Dal rapporto del collaboratore della Procura Federale si evince che, al rientro negli spogliatoi, quando gli arbitri erano chiusi nella stanza a loro riservata, 5 o 6 persone riconducibili alla società Calcio Lecco 1912 (tra cui il signor Marco Romano, consigliere della società) urlavano insulti verso la terna arbitrale. Un’ora dopo la fine della gara l’arbitro e i suoi collaboratori, costretti ad uscire dall’impianto da un’uscita secondaria che obbliga ad attraversare il campo, oltre al perpetrarsi degli insulti, venivano fatti oggetto del lancio di due bottigliette di plastica vuote e di una bottiglietta di vetro vuota. Vista la gravità della situazione interveniva il Questore di Lecco che disponeva che la terna arbitrale e il collaboratore della Procura lasciassero l’impianto sportivo sotto la scorta di due autovetture della Polizia. Giunti all’albergo dove alloggiava il direttore di gara, la Polizia resasi conto che c’era un gruppo di tifosi del Lecco che aspettava l’arbitro, faceva proseguire le auto fino a Monza (circa 30 km) per poi riaccompagnare più tardi l’arbitro a recuperare l’auto nel parcheggio dell’albergo. L’arbitro riusciva a lasciare la città in sicurezza alle ore 19:00. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 23.2.2009, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che: - la protesta è stata civile nelle forme e nelle conseguenze scaturenti; - il terreno di gioco è separato dalla tribuna da una rete metallica che, seppur costantemente presidiata da stewards e forze dell’ordine, permette a chiunque di proferire frasi irriguardose; si precisa che, grazie alla collaborazione del personale addetto e alle forze dell’ordine, non è stato permesso alcuno sputo diretto al collaboratore federale; - in accordo con le forze dell’ordine e i responsabili della sicurezza, la terna arbitrale veniva fatta uscire dall’impianto dal lato opposto rispetto alla curva dei tifosi locali. Inoltre, in rispetto dell’ordinanza ministeriale, nei bar dello stadio è fatto divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro; viene escluso pertanto il lancio di qualsiasi oggetto di vetro nei confronti dell’arbitro; - qualsiasi commento esternato negli spogliatoi da tesserati del Calcio Lecco è stato fatto a titolo di mero sfogo per una decisione arbitrale compromettente l’esito finale della gara, non sfociando assolutamente in offese o minacce; - l’intera dirigenza della società Calcio Lecco 1912 si è attivata per arginare le proteste dei propri tifosi. Il mancato intervento del dirigente accompagnatore lamentato dal collaboratore della Procura è giustificato dalla lontananza dello stesso dai tifosi, circostanza questa, che gli ha impedito di intervenire tempestivamente; - la società Calcio Lecco 1912 ha impedito qualsiasi contatto tra i tifosi e la terna arbitrale e, contrariamente a quanto sostenuto dall’arbitro e dal collaboratore della Procura Federale, gli stessi hanno lasciato l’impianto alle 17:15 e non alle 19:00. Fissata la data dell’odierna camera di consiglio la Corte considerato che la difesa non ha fornito, in questa sede, ulteriori elementi a sostegno della tesi difensiva rispetto a quanto dedotto davanti al giudice di prime cure; - visto il combinato disposto degli artt. 12, comma 6 e 14, comma 2 C.G.S.; per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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