F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 22 Giugno2009 3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 22 Giugno2009

3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PRATO DEL 25.1.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 88/DIV del 27.1.2009)

Il ricorrente ha preannunciato reclamo in data 27.1.2009 con richiesta della copia degli atti ufficiali di gara; il 30.1.2009 sono stati inviati a mezzo fax alla società Giulianova Calcio S.r.l. tutti gli atti ufficiali di gara; alla data fissata per l’udienza (26.2.2009) non sono pervenute a codesta Corte motivazioni per il reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33.6 e 12 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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