F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 22 Giugno2009 1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMME

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 26 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 22 Giugno2009

1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 2585/077PF07-08AM/MA DEL 17.11.2008 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)

2) RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE ALL’EPOCA DEL FATTO DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA HELLAS VERONA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 39 N.O.I.F. NOTA N. 2585/077PF07-08AM/MA DEL 17.11.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)

Riuniti i ricorsi della Hellas Verona F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla ricorrente a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta e oggettiva in violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. – nota n. 2585/077pf07-08AM/ma del 17.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009) e del signor Cannella Giuseppe, all’epoca del fatto Direttore Sportivo con poteri di rappresentanza della Hellas Verona F.C. S.p.A., avverso la sanzione dell’inibizione per 6 mesi da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. e 39 N.O.I.F.- nota n. 2585/077pf07-08 AM/ma del 17.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009). Con due autonomi ricorsi, entrambi datati 27.1.2009 e trasmessi con fax di pari data, la Hellas Verona F.C. S.p.A. e il Sig. Cannella Giuseppe, in proprio, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009, che, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale del 17.11.2008, aveva inflitto al signor Cannella Giuseppe la sanzione dell’inibizione per mesi sei e al calciatore signor Ferrante Marco la sanzione della squalifica per mesi 6, entrambe da scontarsi nella Stagione Sportiva di prossimo tesseramento, e alla Hellas Verona F.C. S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. Il Procuratore Federale aveva deferito il signor Cannella, nella sua qualità, all’epoca del fatto, di Direttore Sportivo con poteri di rappresentanza della Hellas Verona F.C. S.p.A., il signor Ferrante, nella sua qualità di calciatore tesserato, sempre all’epoca del fatto, per la suddetta società, e la stessa Hellas Verona F.C. S.p.A. per essersi resi responsabili i primi due, nelle rispettive qualità, della stipula del contratto n. 857/A intercorso tra la Hellas Verona F.C. S.p.A., rappresentata da Direttore Sportivo pro-tempore signor Cannella, e il calciatore Ferrante, e recante la data del 4.6.2007, da ritenersi fittiziamente apposta, e depositato dal calciatore Ferrante in data 26.6.2007. In particolare, aveva rilevato il Procuratore Federale che la stipula del contratto n. 857/A era in realtà avvenuta nel mese di gennaio 2007, in concomitanza con la stipula di altro contratto, con il n. 859/A, tra le stesse parti e recante la data del 22.1.2007 e avente ad oggetto le prestazioni sportive del suddetto calciatore fino al termine della Stagione Sportiva 2006/07 per l’importo netto di € 90.000,00; che la stipula del contratto n. 857/A, che si riferiva alla successiva stagione sportiva 2007/08 per l’importo di €

180.000,00 netti, aveva l’esclusiva finalità di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione del contratto n. 650, stipulato in data 21.1.2007 sempre tra le stesse parti, perché conteneva una condizione sospensiva illegittima, in quanto peggiorativa per il calciatore, che consisteva nel subordinare il rinnovo del contratto per la Stagione Sportiva 2007/08 al conseguimento della permanenza della Hellas Verona F.C. S.p.A. nella medesima serie al termine della Stagione Sportiva 2006/07. Riteneva, pertanto, il Procuratore Federale che il contratto n. 857/A, ancorché depositato in Lega in data 26.6.2007, era stato predisposto già nel mese di gennaio del 2007 con la specifica finalità di eludere il divieto di apporre la suddetta condizione illegittima che aveva determinato l’invalidità del precedente contratto n. 650. Tale condotta del Direttore Sportivo e del calciatore (il quale ultimo aveva acconsentito “ad una procedura del tutto anomala ed irregolare, quale la stipula di tale accordo nel mese di gennaio, con la riserva di deposito dello stesso in data successiva”, senza contare che aveva depositato “dolosamente” il contratto in data successiva a quella in cui si era verificata la condizione negativa [la retrocessione della società], violando l’accordo, sia pure illegittimo, intervenuto tra le parti) concretizzava, ad avviso del Procuratore Federale, la violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva da parte dei Sigg. Cannella e Ferrante, con conseguente responsabilità diretta e oggettiva della Hellas Verona F.C. S.p.A. La Commissione Disciplinare Nazionale dopo aver proceduto alla ricostruzione “della vicenda e delle indagini”, aveva ritenuto provata la responsabilità dei deferiti, il primo e il secondo per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. e 39 N.O.I.F., la società ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., essendo il signor Cannella suo “legale rappresentante e tesserato” all’epoca del fatto. Ritenendo congrue le sanzioni richieste dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infliggeva al signor Cannella la sanzione dell’inibizione per mesi 6 e al calciatore Ferrante la squalifica per mesi 6, entrambe “da scontarsi nella Stagione Sportiva di prossimo tesseramento”; alla Hellas Verona F.C. S.p.A. la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. Per converso, veniva esclusa la sanzione dell’ammenda nei confronti del calciatore Ferrante “in quanto attualmente non tesserato”. Il calciatore Marco Ferrante non ha proposto ricorso nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Venendo ora ai ricorsi della Hellas Verona F.C. S.p.A. e del signor Cannella, in entrambi i ricorsi si censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, chiedendo in via principale il proscioglimento da ogni addebito; in subordine, la riduzione delle sanzioni rispettivamente inflitte. In particolare, la Hellas Verona F.C. S.p.A. contesta la ricostruzione dei fatti da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, assumendo che gli accordi economici con il calciatore Marco Ferrante risalivano al mese di gennaio 2007, tanto è vero che la società aveva denunciato in data 2.7.2007 la nullità dell’accordo indicato come concluso nel giugno 2007, appena ne era venuta a conoscenza. Oltre tutto tale accordo, apparentemente concluso nel giugno 2007, era stato stipulato, a nome della società ricorrente, dal signor Cannella che alla data del 4.6.2007 non era legittimato a rappresentarla in quanto inibito a tutto il 7.6.2007. Poiché, ad avviso della società ricorrente, non sussiste nessun divieto a sottoscrivere un accordo contrattuale in anticipo rispetto alla stagione agonistica successiva (la stagione 2007/08), l’Hellas Verona F.C. S.p.A. non aveva violato alcuna norma del C.G.S., né delle N.O.I.F. Conseguentemente, la società ricorrente chiede in via principale, previa declaratoria di infondatezza delle infrazioni di cui all’atto di deferimento del Procuratore Federale, il proscioglimento da ogni addebito in riforma della decisione impugnata sul punto che la riguardava; in via subordinata, la riduzione dell’ammenda nella misura minima applicabile o in quella ritenuta di giustizia. Quanto al signor Cannella, nel ricorso si censura la decisione impugnata, deducendo “la contraddittorietà, l’esiguità, la superficialità, oltre che l’irrazionalità” del “ragionamento motivazionale” della Commissione Disciplinare Nazionale “nell’accogliere le richieste dell’Accusa”. In particolare, il ricorrente assume che “il primo giudice si è limitato ad un mero esercizio di <taglio e incolla> della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in occasione del primo deferimento…. aggiungendo solo alcune considerazioni del tutto contraddittorie e prive di riferimenti regolamentari che ne giustifichino la comminazione della sanzione inflitta”. Nel ricorso si precisa che “il deducente agì nel pieno rispetto delle norme federali”; che “la fattispecie…non integra né l’ipotesi di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S., né quella dell’art. 39 N.O.I.F.”, trattandosi di “un’ipotesi di <<prolungamento di contratto>> stipulato in costanza di tesseramento su modelli predisposti dalla Lega Nazionale Professionisti”. Il ricorrente deduce ancora che non vi è alcuna disposizione che vieti di “sottoscrivere un accordo preliminare e di subordinarne l’efficacia al verificarsi di una condizione sospensiva, non contraria a norme imperative e/o di ordine pubblico”. Chiede, pertanto, la declaratoria di infondatezza delle infrazioni di cui all’atto di deferimento, con conseguente proscioglimento da ogni addebito in riforma della decisione impugnata; in subordine, la riduzione del periodo di inibizione comminato. Ritiene la Corte di Giustizia Federale che la decisione reclamata non meriti alcuna censura per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti. E’ pacifico in atti, risultando tali circostanze provate documentalmente, che il calciatore Marco Ferrante e la Hellas Verona F.C. S.p.A., quest’ultima attraverso il proprio Direttore Sportivo Giuseppe Cannella che ne aveva tutti i poteri rappresentativi al riguardo, abbiano stipulato ben tre contratti, che recano la seguente numerazione progressiva: a) contratto n. 650, datato 21.1.2007, con il quale la Hellas Verona F.C. S.p.A. pattuiva con il calciatore Ferrante per la Stagione Sportiva 2006/07 (più precisamente per il periodo 21.1.2007/30.6.2007) il compenso di € 180.000,00 netti, con la clausola (v. il punto b dell’art. 2) che il contratto sarebbe stato prolungato per la stagione 2007/08 con il compenso di € 200.000,00 netti a condizione che la società “raggiungesse il risultato sportivo della salvezza”; b) contratto n. 857/A, apparentemente datato 4.6.2007, con il quale la Hellas Verona F.C. S.p.A. pattuiva con il calciatore Ferrante per la Stagione Sportiva 2007/08 il compenso di € 180.000,00 netti; tale contratto risulta depositato in Lega il 26.6.2007, cioè in data successiva al termine della stagione sportiva 2006/07 conclusasi con la retrocessione della società; c) contratto n. 859/A, datato 22.1.2007 e depositato in Lega il successivo 25.1.2007, con il quale la Hellas Verona F.C. S.p.A. pattuiva con il calciatore Ferrante per la Stagione Sportiva 2006/07 (più precisamente per il periodo 25.1.2007/30.6.2007) il compenso di € 90.000,00 netti. Questi i fatti, che sono inequivocabili. Stante la numerazione progressiva dei suddetti contratti, è impensabile che il contratto n. 857/A sia stato stipulato alla data apparente del 4.6.2007 per poco che si consideri che il contratto n. 859/A risulta stipulato in data 22.1.2007 e depositato il successivo 25.1.2007. I moduli per tali contratti sono forniti dalla Lega e hanno una numerazione progressiva. La realtà dei fatti è un’altra e denota la palese violazione dei doveri di lealtà e di correttezza sportiva da parte dell’allora Direttore sportivo della società e del calciatore Ferrante (la cui posizione non interessa in questa sede non avendo impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale) con conseguente responsabilità diretta e oggettiva della Hellas Verona F.C. S.p.A. Se la sequenza numerica dei tre contratti in questione ha un senso, è di tutta evidenza che il contratto n. 857/A, apparentemente datato 4.6.2007, è invece coevo agli altri due contratti stipulati nel mese di gennaio 2007, la conclusione del primo dei quali, quello n. 650, non è stata autorizzata dalla Lega per la sua illegittimità, stante la presenza di una condizione sospensiva illegittima in quanto peggiorativa per il calciatore dal momento che il prolungamento del contratto era subordinato alla permanenza della società nella medesima serie al termine della Stagione Sportiva 2006/07, senza contare che, mentre per i sei mesi della Stagione Sportiva 2006/2007 era stato pattuito il compenso netto di € 180.000,00, per l’intera successiva Stagione Sportiva 2007/2008 era previsto un compenso di € 200.000,00 (cioè di € 100.000,00 ogni sei mesi). Poiché la Lega non aveva giustamente autorizzato la conclusione del contratto n. 650, le parti hanno pensato bene di eludere il diniego stipulando un nuovo contratto per la Stagione Sportiva 2007/2008 (il contratto n. 857/A) lasciando la data di stipula in bianco, con l’intesa che il contratto sarebbe stato completato con la data e depositato solo dopo che la Società avesse conseguito la permanenza nella medesima serie. Invece, il calciatore Ferrante, dopo la conclusione del campionato 2006/07, che aveva comportato la retrocessione della società, in violazione dell’accordo, ha depositato il contratto in Lega. Il comportamento altamente censurabile del calciatore non vale certo a giustificare l’intento fraudolento delle parti, né a diminuire la responsabilità dei ricorrenti. A nulla vale l’obiezione che il contratto n. 857/A sarebbe stato un contratto preliminare stipulato in anticipo rispetto alla stagione sportiva 2007/08. Infatti, non è ipotizzabile da nessun punto di vista che il contratto n. 857/A sia stato stipulato in epoca successiva a quello n. 859/A che reca la data di deposito in Lega del 25.1.2007. L’unica spiegazione plausibile è quella che, di fronte al diniego della Lega di autorizzare la conclusione del contratto n. 650, le parti abbiano provato a eludere il diniego stipulando subito dopo, cioè nello stesso mese di gennaio e prima del contratto n. 859/A (depositato il 25.1.2007), un nuovo contratto, quello n. 857/A, per la stagione 2007/08, separando attraverso i due contratti n. 857/A e n. 859/A quanto pattuito unitariamente nel contratto n. 650. In altri termini, il contratto n. 857/A aveva la funzione di garantire al calciatore Ferrante il rinnovo del contratto per la stagione sportiva 2007/08. Di fronte a simili comportamenti, tutti altamente censurabili sul piano dell’etica e della correttezza sportiva, a nulla vale richiamarsi al principio dell’autonomia privata, come tentano di fare i ricorrenti. Infatti, l’autonomia privata incontra un ben preciso limite in materia contrattuale nelle norme che tutelano i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.). Una condizione sospensiva illecita, qual è quella apposta al contratto n. 650, comporta la nullità del successivo contratto n. 857/A posto in essere per eludere il diniego di autorizzazione da parte della Lega. Poiché la stipula del contratto n. 857/A costituiva lo strumento per eludere il diniego di autorizzazione della conclusione del contratto n. 650, la decisione impugnata non merita nessuna delle censure mossele dalla società e dal signor Cannella. L’inosservanza, da parte del signor Cannella che agiva nella qualità di Direttore Sportivo con poteri di rappresentanza della Società, dei principi di lealtà e di correttezza sportiva, comporta automaticamente anche la responsabilità diretta e oggettiva della Hellas Verona F.C. S.p.A., in nome e per conto della quale il signor  annella ha stipulato i tre contratti de quibus. Nel confermare la sanzione della inibizione di mesi 6 inflitta dalla decisione impugnata al signor Cannella, la cui posizione è comunque indifendibile in quanto, anche a voler dare credito alla sua versione dei fatti, avrebbe nella migliore delle ipotesi sottoscritto il contratto n. 857/A quando era inibito, appare, invece, accoglibile la richiesta subordinata della società. Infatti, ferma restando la piena responsabilità diretta e oggettiva della Hellas Verona F.C. S.p.A. per i comportamenti del suo Direttore Sportivo pro-tempore, e da questo punto di vista la denuncia in data 2.7.2007, da parte della società del contratto n. 857/A perché stipulato da persona inibita e quindi non legittimata a rappresentare la società stessa, è soltanto un maldestro espediente per cercare di scindere la sua posizione da quella del suo Direttore Sportivo, per ragioni di giustizia distributiva è da ritenersi giustificato l’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione dell’ammenda, che si può quantificare in € 5.000,00 (cinquemila) per simmetria con la richiesta del Procuratore Federale in occasione del primo deferimento. Fermo restando su ogni altro punto la decisione impugnata, va rettificata la statuizione che la sanzione della inibizione è “da scontarsi nella stagione di prossimo tesseramento”. Infatti, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 deve essere scontata con effetto immediato nella corrente Stagione Sportiva 2008/2009, poco importando per quale società il signor Cannella sia attualmente tesserato. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2): a) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata. b) Respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cannella Giuseppe specificando che la sanzione dell’inibizione per mesi 6 venga scontata con effetto immediato. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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