F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009 2) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009

2) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISCO ROMA/SANGIUSTESE DEL 22.2.2009

 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Cisco Calcio Roma ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 107 del 24.2.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2^ Divisione Cisco Calcio Roma/Sangiustese, veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 all’odierna ricorrente “perché un proprio sostenitore, durante la gara, lanciava verso un assistente arbitrale una bottiglia in plastica da mezzo litro piena d’acqua, che lo colpiva alla coscia destra”. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce del Giudice Sportivo, deducendo, quali motivi d’impugnazione, l’accidentalità dell’accaduto, attribuibile allo scambio di palleggi (utilizzando la bottiglietta d’acqua “a mò di pallone”) tra alcuni ragazzini presenti sugli spalti, e l’assenza di alcun danno fisico all’assistente colpito. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il lancio della bottiglietta piena d’acqua risulta dal referto dell’assistente, mentre la pretesa accidentalità resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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